Mentre aprivo un po’ distrattamente, lo confesso, una serie di vecchie email che le vacanze mi avevano impedito di leggere, i miei occhi si sono fermati su una che rimandava a: http://comitatodifesacostituzionetrieste.blogspot.it/2016/09/avvocati-del-foro-di-trieste-le-ragioni.html, ove si trova il testo sottoscritto da 70 avvocati del Foro di Trieste, che spiegano il loro VOTO NO al referendum per le modifiche costituzionali, per ragioni non politiche ma sostanziali, e volto all’ opinione pubblica. Lo riprendo qui dal sito citato, per sottolineare come chi ne sa ben più di noi sulla materia, continui ad avvisarci dei rischi di questa e sottolineo di questa modifica costituzionale, passata fra canguri e “voltagabbana”, perchè chi afferma che o questa o mai più, come qualcuno disse all’ incontro tolmezzino per il sì al referendum, credo proprio stia raccontando una panzana. Infatti perchè non si potrebbe, poi, con calma e ponderatezza, porre alcune modifiche alla costituzione, se necessarie e rispondenti alle esigenze dei cittadini e non del Governo in carica,seguendo l’iter previsto, “come fan tutti”?  Comunque vi prego di leggere le considerazioni di questi 70 avvocati, prima di seguire gli spot elettorali per il sì che si susseguono, o il pensiero di Obama, che sarebbe preferibile davvero non facesse ingerenze in  fatti relativi ad uno stato sovrano, e poi in quel modo… Laura Matelda Puppini.

«Avvocati del Foro di Trieste: le ragioni tecnico-giuridiche del loro NO alla riforma Costituzionale.

I sottoscritti avvocati del Foro di Trieste, in relazione al prossimo referendum avente oggetto la riforma della Carta costituzionale approvata dal Parlamento, ritengono loro dovere civico di rendere edotti i cittadini delle motivazioni, che di seguito si enumerano, per le quali intendono votare “NO” al referendum in questione. Un tanto, accantonando con il massimo rigore le personali simpatie politiche, che tra i sottoscrittori sono le più varie, ma rimanendo strettamente ancorati ad una mera valutazione tecnico-giuridica, formulata sulla scorta della rispettiva formazione culturale e sulla comune consapevolezza della funzione pubblica e sociale della professione forense.

1) La c.d. “Riforma Boschi” è una legge dal contenuto disomogeneo che sottende a tre complesse questioni di rilevanza costituzionale e che comprendono la modifica di ben 40 articoli della Carta che trattano di temi del tutto dissimili. A fronte di tale complessa articolazione l’elettore sarà chiamato ad esprimersi con un semplicistico SI o un NO, con palese violazione sia della sovranità popolare (art. 1, comma II, Cost.) e sia della libertà di voto (art. 48 Cost.).

2) La c.d. “Riforma Boschi” è frutto di un’iniziativa governativa e non di iniziativa parlamentare come invece avrebbe dovuto essere secondo il nostro sistema costituzionale e secondo gli insegnamenti dei nostri padri costituenti, giacché la Costituzione rappresenta la legge fondamentale dello Stato e non un atto di parte, ovvero solo di quelle parti che appoggiano un governo. Tale “tecnica” legislativa ha di fatto abbassato l’approvazione della riforma della Costituzione al livello dell’iter di una legge ordinaria, dove oggi prevalgono interessi di parte e (purtroppo) strafalcioni letterali e giuridici che rendono i testi normativi di difficile e controversa lettura anche per i tecnici del diritto.

3) La c.d. “Riforma Boschi” (approvata dalla Camera con 361 voti su 630!) è stata decisa da un Parlamento sul quale pesano fondati dubbi di legittimazione, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale, n 1 dd. 13 gennaio 2014 con la quale è stata cassata la legge elettorale previgente (c.d. Porcellum) e cioè con parlamentari “nominati”, insicuri di essere rieletti e perciò esposti ad abituali cambi di casacca (in questo stralcio di legislatura i passaggi da un gruppo parlamentare all’altro sono stati 325 tra Camera e Senato per un totale di 246 parlamentari).

4) La c.d. “Riforma Boschi” viola il diritto di elettorato attivo come forma di esercizio della sovranità popolare (art. 1, comma 2, Costituzione), giacché la Costituzione garantisce l’elettività diretta delle assemblee legislative, e non prevede affatto l’interposizione di elezioni di secondo grado e/o indirette come disposte dalla riforma tramite i c.d. “grandi elettori regionali”. Per tacere del fatto che la nomina a senatore dei sindaci (sulla quale la riforma nulla dice) collide con il principio di ragionevolezza, posto che non è dato di capire come sia possibile adempiere con “disciplina ed onore” (Cost. art. 54) alle due assorbenti funzioni in contemporanea.

5) La c.d. “riforma Boschi”, in nome di una pretesa semplificazione dell’iter legislativo, aumenta i procedimenti legislativi di approvazione delle leggi dagli attuali tre (procedimento normale, conversione decreti legge, procedimento di riforma costituzionale) in otto (cfr. artt. 70, 71, 72, 73, e 77 Cost.) con conseguente e fondato rischi di complicare in pejus la tempistica dei provvedimenti. Oltre a dette stringate ma assorbenti ragioni, si ravvisano nella riforma altre contraddizioni che, per motivi di economia espositiva, vengono qui evidenziate in modo sintetico.

6) La violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza a fronte della macroscopica differenza tra il numero dei deputati (630) con quello dei senatori-sindaci e/o consiglieri regionali (95).

7) L’inspiegabile allargamento ai senatori-sindaci e/o consiglieri regionali del privilegio dell’immunità.

8) Il travaso inorganico di competenze legislative dalle Regioni ordinarie allo Stato per una cinquantina di materie affastellate in 21 lettere dalla a) alla z), con rischio di un perenne conflitto di attribuzioni.

9) L’inspiegabile ed illogico riparto dei numeri dei senatori in riferimento alle singole regioni (p. es.: 14 senatori alla Lombardia e 2 al Friuli Venezia Giulia nella quale le minoranze linguistiche rischiano di rimanere fuori gioco (art. 6 Cost.).

10) L’aumento da 50.000 a 150.000 firme per l’iniziativa legislativa popolare.

11) La contraddittoria compresenza di due forme di referendum abrogativo in base al numero dei proponenti e dei votanti, con la trasparente mira di seppellire definitivamente tale guarentigia costituzionale.

Infine, ultimo ma non ultimo, il potenziale esplosivo che rischia di sviluppare la “Riforma Boschi” se valutata in uno con la nuova legge elettorale (il c.d Italicum). Il connubio legislativo (Riforma Boschi – Italicum) rischia di far si che nella scontata ipotesi di ballottaggio, il potere si concentri tutto nelle mani della sola forza politica che raccolga meno del 40% dei votanti e cioè, atteso il dilagante fenomeno dell’astensione, che rappresenti solo il 25% del corpo elettorale.

Questioni e rischi questi per i quali si sono già spese le critiche di costituzionalisti di indiscusso spessore, al di fuori e al di sopra di ogni speculazione partitica, e ai quali gli scriventi fanno qui riferimento, contestando il merito della “Riforma Boschi” che, col preteso stimolo e collegamento con le esigenze di modernità e asserita governabilità del Paese, rischia invece di provocare guasti insanabili al nostro ordinamento democratico che costituisce patrimonio di noi tutti e che tutti siamo chiamati a difendere.

 

1) Avvocato Elisa ADAMIC, 2) Avvocato Stefano ALUNNI BARBAROSSA, 3) Avvocato Renzo BALDO, 4) Avvocato Matteo BELLI, 5) Avvocato Bogdan BERDON, 6) Avvocato Janez BERDON, 7) Avvocato Franco BERTI, 8) Avvocato Gabriella BERTI, 9) Avvocato Carlo BERTI, 10) Avvocato Andrea BITETTO, 11) Avvocato Jose BITEZNIK, 12) Avvocato Nicoletta BONINA, 13) Avvocato Maurizio BRAIDA, 14) Avvocato Fabio CAMPANELLA, 15) Avvocato Antonio CARAGLIU, 16) Avvocato Alessandro CARBONE, 17) Avvocato Massimo CARRETTI, 18) Avvocato Martina CHIAPOLINO, 19) Avvocato Andrea COMMISSO, 20) Avvocato Sandro CONTENTO, 21) Avvocato Alessandro CUCCAGNA, 22) Avvocato Antonia D’AMICO, 23) Avvocato Raffaella DEL PUNTA, 24) Avvocato Andrea DI ROMA, 25) Avvocato Umberto ERCOLESSI, 26) Avvocato Guido FABBRETTI, 27) Avvocato Mario FAMULARO, 28) Avvocato Angela FILIPPI, 29) Avvocato Andrea FRASSINI, 30) Avvocato Gabriella FREZZA, 31) Avvocato Lara LAKIC, 32) Avvocato Raffaele LEO, 33) Avvocato Domenico LO BUONO, 34) Avvocato Giuliano LOIUDICE, 35) Avvocato Dario LUNDER, 36) Avvocato Alberto KOSTORIS, 37) Avvocato Marco MELONI, 38) Avvocato Peter MOCNIK, 39) Avvocato Micol MINETTO, 40) Avvocato Giuseppe MUSCOLO, 41) Avvocato Fabio NIDER, 42) Avvocato Fabia NOVAJOLLI, 43) Avvocato Francesco OLIVA,  44) Avvocato Sara PECCHIARI, 45) Avvocato Cesare PELLEGRINI, 46) Avvocato Lorenzo PISTACCHIO, 47) Avvocato Alberto POLACCO, 48) Avvocato Andrea POLACCO, 49) Avvocato Carmine PULLANO, 50) Avvocato Mirella PULVENTO, 51) Avvocato Giulio QUARANTOTTO, 52) Avvocato Mitja OZBIC, 53) Avvocato Sandra RACCHI, 54) Avvocato Antonio REGAZZO, 55) Avvocato Mario REINER, 56) Avvocato Gianluca ROSSI, 57) Avvocato Pierpaolo SAFRET,  58) Avvocato Mirta SAMENGO, 59) Avvocato Giuseppe SBISA’, 60) Avvocato Cesare STRADAIOLI, 61) Avvocato Gianluca TEAT, 62) Avvocato Francesca TODONE, 63) Avvocato Cinzia TORRE, 64) Avvocato Daniela TRIOLO, 65) Avvocato Augusto TRUZZI, 66) Avvocato Giuliana VASCOTTO, 67) Avvocato Giovanni VENTURA, 68) Avvocato Fulvio VIDA, 69) Avvocato Sergio VIDA, 70) Avvocato Gianni ZGAGLIARDICH.»

 

Da: http://comitatodifesacostituzionetrieste.blogspot.it/2016/09/avvocati-del-foro-di-trieste-le-ragioni.html

Inserito da Laura Matelda Puppini.

Laura Matelda PuppiniECONOMIA, SERVIZI, SANITÀMentre aprivo un po' distrattamente, lo confesso, una serie di vecchie email che le vacanze mi avevano impedito di leggere, i miei occhi si sono fermati su una che rimandava a: http://comitatodifesacostituzionetrieste.blogspot.it/2016/09/avvocati-del-foro-di-trieste-le-ragioni.html, ove si trova il testo sottoscritto da 70 avvocati del Foro di Trieste, che spiegano il loro...INFO DALLA CARNIA E DINTORNI