L’11 novembre 2021 veniva approvato dal Consiglio Regionale Fvg il DDL 144 avente come oggetto “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006)”. Ma ci fu più di un voto contrario, perchè non tutti erano convinti di quanto proposto dalla giunta con questo testo che pareva steso in modo frettoloso e discutibile. Riporto qui le perplessità, peraltro chiarissime, di Furio Honsell, di Ilaria Del Zovo e di Maria Grazia Santoro, terminando con una mia breve riflessione  dopo aver letto quanto hanno evidenziato i tre rappresentanti della minoranza.   

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Relazione di Furio Honsell.

Ecco un altro DDL che, sotto la veste apparentemente innocua di una legge di manutenzione, nasconde alcune pericolose insidie che voglio evidenziare con questa relazione di minoranza.

Lo scopo di questo DDL, dichiarato quasi minimizzandone la portata, è l’intenzione di inserire all’interno delle disposizioni della pre-esistente L.R. 42/1996 le aree della rete ecologica europea Natura 2000, e semplificare la governance e le modalità operative degli attuali organi gestori di parchi, riserve e biotopi. Ricordo che fu la L.R. 7/2008 all’Art. 6 a recepire la direttiva europea 92/43/CEE realizzando la Rete Natura 2000, ma ancora nel NaDEFR 2021 si dichiarava “Sono avanzate sia le attività relative alla misura 7, sottomisura 7.1, sotto intervento 7.1.1. “Stesura e aggiornamento dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000””, giocando sull’ambiguità della parola “avanzate”.

Nessuno di questi passaggi è però scontato! Non a caso il Comitato Tecnico Scientifico previsto dalla stessa L.R. 42/1996, nonché tutte le principali associazioni ambientaliste WWF, LIPU, LAV, LAC e in buona sostanza anche LegAmbiente, invitano il legislatore, nelle memorie che ci sono state inviate, a non affrettarsi a portare in approvazione questa norma ma a “continuare il processo di consultazione con tutti i portatori di interesse”, al fine di “varare una riforma condivisa, di più ampio respiro e con obiettivi chiari alla luce anche dell’emergenza climatica”.

Non mettiamo certamente in discussione la buona fede di chi propone questa norma, e dicendo questo non vogliamo suonare come Antony, nel Julius Caesar di Shakespeare. “Here under leave of Brutus and the rest – For Brutus is an honourable man; So are they all, all honourable men – Come  I to speak in Caesar’s funeral.”, ma la complessità della tematica, lo scarso approfondimento di alcuni concetti e di alcuni passaggi manifestato nelle audizioni ed emerso nel dibattito, suggerirebbero maggiore prudenza. C’è il dubbio legittimo che queste norme possano avere impatti piuttosto negativi e certamente imprevedibili, dei quali nemmeno gli estensori della norma sono forse ancora consapevoli.

La formula stessa scelta dalla Giunta per questo DDL non è quella di una “legge quadro” come sarebbe stato necessario per un passaggio così importante in questo momento storico, ma quella della consueta “alluvione” di emendamenti ad una serie di norme pre-esisenti. Costringe chi la legge a una “caccia ai rimandi”, all’inseguimento di norme, per capire l’effetto che fa al di là dell’intarsio normativo, rendendo il DDL 144 spesso opaco, se non addirittura confuso. Sconcerta davvero rilevare che tutti, ma proprio tutti, i sottotitoli degli articoli del DDL 144 non parlano mai del merito della norma, ma solo del riferimento normativo che vanno a modificare, quasi l’estensore volesse spendere poco nel mandare un telegramma o preferisse scrivere il suo algoritmo in linguaggio Assembler piuttosto che in un linguaggio ad alto livello, se si vuole usare una metafora informatica. Questo tipo di formulazioni generano colpevoli confusioni, come è puntualmente avvenuto in commissione, in coloro che pensano più alle conseguenze delle norme che alla loro collocazione nel corpus normativo. In verità, dovrebbero essere proibiti gli articoli che si limitano a sostituire delle parole di un altro articolo senza riportarlo in toto.

Si ha quindi la sensazione che questo DDL sia stato preparato sotto questa forma, per fare più in fretta, forse per rispettare le previsioni di un qualche piano esecutivo di gestione per poter valorizzare la legge nei meccanismi di premialità del 2021.
In questo contesto procedo ad illustrare gli aspetti potenzialmente più critici lasciando alla presentazione degli emendamenti ulteriori osservazioni.

Già all’Art. 1 che modifica l’Art. 1 della L.R. 42/1996 si delinea il primo grave rischio. Si introduce «l’uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili». Ma non si chiarisce cosa si intenda con ciò. Un articolo recante le definizioni, come raccomanderebbe il principio della “better regulation” tanto presente sulla bocca di tanti in questo Consiglio, sarebbe stato qui indispensabile, anche alla luce delle recenti previsioni di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali, come adesso previsto dall’Art. 31 bis della L.R.21/2016 in quanto è stato modificato dalla L.R.6/2019.  C’è sempre un rischio che le note prodotte dalle canne d’organo urbanistiche e ambientali stonino!

L’Art. 5, che modifica l’Art. 6 della L.R. 42/1996 è esemplare nella difficoltà di coglierne l’impatto, anche per la sua curiosa formulazione che sostituisce la frase “costituisce variante” con “ha valore di variante” e che rimuove il riferimento politico al Presidente della Giunta, introducendo un parere vincolante di un “servizio competente”.

L’Art. 6, che modifica l’Art. 8 della L.R. 42/1996 vede poi la riduzione della componente scientifica nel CTS con una conseguente predominanza di dirigenti regionali. La complessità delle tematiche e la specializzazione ormai in tutti i settori, suggerirebbe l’opposto, ovvero l’aumento del numero di gli scienziati e tecnici. Troppo semplicistico e deresponsabilizzante ci sembra la previsione di chiamare di volta in volta esperti esterni. Inoltre si sarebbe dovuto rendere “vincolanti” oltreché “obbligatori” i pareri del CTS. Garantire un pluralismo di vedute è indispensabile quando si trattano sistemi complessi.

Riferendomi anche a quanto segnalato sopra, ma sempre in tema di deficit di collegialità e pluralismo nella gestione, sembra clamoroso l’Art. 18, che porta lo, straordinariamente espressivo, sottotitolo: “Inserimento dell’Art. 22 bis nella L.R.42/1996”. Ebbene riguarda i compiti della costituenda Giunta nell’amministrazione dei parchi. Penso sia pericoloso semplificare troppo la governance degli enti gestori dei parchi, delegando tante scelte ad un ristretto numero di soggetti (3). Con questo ed altri articoli si riduce infatti ulteriormente la rappresentanza dei portatori di interesse. Penso qui, soprattutto a quelle tante aree nella nostra regione, come il Carso, che presentano forme di “usi civici”, “vicinie”, “jus srenje”, “comunelle” ovvero forme di proprietà collettiva ai sensi della L. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi). Queste sono forme alternative alla proprietà privata o demanio pubblico, e introducono un concetto di proprietà collettiva i cui valori sono gli unici che possono combattere la cosiddetta “Tragedy of the Commons” (la tragedia dei beni comuni) che è la principale causa dell’emergenza climatica e ambientale che stiamo vivendo. Siamo riusciti, come Open Sinistra FVG in Commissione, a convincere l’Assessore a non abrogare l’Art. 55 e poi anche l’Art. 56 della L.R. 42/1996. Ritenevamo tali abrogazioni pericolose proprio a causa della ipersemplificazione unilaterale che avrebbero introdotto nella gestione di tali patrimoni ambientali. Trattate alla stregua delle altre aree Natura 2000, queste aree non avrebbero avuto nel loro sistema di gestione alcuna rappresentanza dei legittimi proprietari dei domini collettivi. In questi contesti andrebbe garantita una governance diversa, plurale, che possa essere modello anche per altre aree che non possono vantare questa importante tradizione storica.

Sono molti gli articoli cosiddetti di semplificazione, ma dubito che gli ecosistemi complessi possano essere gestiti efficacemente cortocircuitando il momento dell’ascolto.

Come si è detto, l’incorporamento dei siti Natura 2000 ha lasciato molti vuoti amministrativi. Lo stesso CTS fa notare come il Piano di Conservazione e Sviluppo regionale potrebbe non essere coerente con le modalità di gestione delle aree Natura 2000. “I documenti e i piani di gestione delle nostre aree protette presentano un mosaico di situazioni critiche: chi deve prevalere? Secondo quali modalità?” scrivono. La gestione di aree costiere e lagunari, della foce dell’Isonzo, del Carso, di svariate aree montane interessate da attività militari, attività agricole impattanti, attività motoristiche di fatto illegali, sono tutte in qualche misura coinvolte in questi passaggi normativi, ma le conseguenze non sembrano essere state valutate appieno. “I comuni di piccola dimensione difficilmente hanno capacità amministrativa e di proposizione, competenza e capacità di filtro con i portatori di interesse,” dichiarano le associazioni e noi condividiamo la preoccupazione.

L’Art. 61, che modifica l’Art. 6 della 7/2008, introduce ulteriori previsioni stabilite con deliberazioni della Giunta Regionale nella gestione delle aree Natura 2000. Ci sarebbe davvero bisogno di una legge quadro, altrimenti diventa un rompicapo capire l’iter delle varie procedure. Ci si chiede se il rompicapo sia stato risolto da qualcuno?

Più esponenti delle associazioni audite sottolineano la necessità, alla luce dei rapidi mutamenti di ecosistemi a cui andremo tragicamente incontro (per l’ostinazione nel non limitare l’uso di combustibili fossili, anzi incentivandoli come sciaguratamente fa la nostra Regione), di non porre vincoli troppo rigidi sui perimetri delle aree Natura 2000. Inoltre se si intende davvero tutelare qualcosa non va solamente incrementata la connessione amministrativo-burocratica tra aree protette e aree Natura 2000. La connessione appropriata sarebbe quella ambientale che possa istituire dei corridoi ecologici a salvaguardia della biodiversità. “Non solo una rete di organi di gestione, ma una vera rete ecologica”.

Stupisce infine che in questa legge non si tratti mai delle tematiche ambientali che sono diventate così urgenti in questi ultimi anni. Non è mai nominata la Tempesta Vaia o l’emergenza bostrico. Entrambi sono dovuti al riscaldamento globale. Ma in questa norma non se ne parla. Questo è il difetto delle leggi di manutenzione: sono provvedimenti a traino di decisioni prese altrove e non ricomprendono proposte attente e rispettose delle specificità locali. La gestione del patrimonio ambientale deve essere fatta invece con un’attenzione particolare alle specificità e all’attualità. Tutto ciò è reso ancora più pericoloso dal fatto che in questa legge manchi un’azione di monitoraggio e di miglioramento continuo. Gli ecosistemi non sono rigidi ma sono processi che si evolvono. Stupisce infatti che nell’art. 3 del DDL 144, che porta l’eloquente sottotitolo (Modifiche all’art. 3 della L.R. 42/1996) sia abrogato proprio il comma 3 che prevede un monitoraggio evidence-based delle azioni di conservazione e sviluppo. Queste attività avrebbero dovuto essere incrementate e non cancellate. L’approccio sperimentale è essenziale nella gestione. Come già evidenziato, questo DDL anche in questo caso rivela una visione troppo rigida.

Infine ha destato molta delusione il voto contrario della maggioranza sull’introduzione dell’Art. 52 bis proposto dai Consiglieri Santoro e Moretti, che ho chiesto di sottoscrivere, che prevede l’istituzione della Riserva naturale della Val D’Arzino. Quell’emendamento non solamente risponderebbe ad una imponente raccolta di firme per la tutela di una delle ultime aree di mountain wilderness italiane, ma darebbe forti strumenti di gestione agli amministratori locali per valorizzare tale area in chiave turistica senza i rischi che possa venire surrettiziamente distrutta proprio dall’ambiguo concetto di turismo eco-compatibile della presente legge.

Come Open Sinistra FVG ci siamo astenuti in Commissione, apprezzando la disponibilità dell’Assessore al dialogo, come in relazione all’emendamento che ha permesso di conservare l’Art. 55 della L.R. 42/1996. Con spirito costruttivo proporremo emendamenti e ordini del giorno per esplicitare i quattro temi che questa legge sembra aver sottovalutato: complessità del mosaico territoriale della nostra regione, partecipazione di tutti i portatori di interesse, flessibilità nel gestire in modo dinamico il patrimonio ambientale attraverso monitoraggi, predisposizione di interventi per mitigare gli effetti del riscaldamento globale e della modifica del regime pluviometrico. Qualora non venissero recepiti questi punti, saremo costretti a non votare favorevolmente al presente DDL».

(https://furiohonsell.it/2021/11/11/relazione-honsell-ddl-144-di-modifiche-legge-sui-parchi-e-aree-naturali/).

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Il voto contrario di M5S espresso da Ilaria Dal Zovo.

Ilaria Dal Zovo ha dichiarato in sede di discussione DDL 144 di modifiche legge sui Parchi e aree naturali come ci si fosse attesi aspetti di novità mentre «Ci troviamo invece di fronte a un testo che aggiorna la normativa esistente, puntando l’attenzione soprattutto sull’aspetto turistico e ricettivo, senza peraltro che sia chiaro come il concetto di turismo sostenibile si traduca in concreto».

Tanti invece sarebbero stati, secondo Dal Zovo, i temi ambientali che avrebbero meritato attenzione attraverso un intervento normativo: cambiamenti climatici, strategia europea sulla biodiversità, educazione ambientale, equilibrio tra natura e attività umane, coinvolgimento delle comunità locali nella pianificazione e gestione delle aree protette, creazione di una rete di interconnessione fra i vari siti, con corridoi ecologici legati allo spostamento della fauna. Tutti aspetti che, nel disegno di legge proposto dalla giunta, non vengono minimamente affrontati.
«Numerosi soggetti che sono intervenuti alle audizioni su questa norma hanno chiesto un percorso di ascolto più approfondito, vista la portata di un testo che impatta sulla gestione delle aree naturali e sulle future generazioni – conclude Dal Zovo -. Una richiesta che avremmo voluto fosse accolta, in modo da poter scrivere una legge capace, nei limiti della potestà regionale, di rispondere alle tante necessità ambientali che stiamo affrontando». (https://www.triesteallnews.it/2021/10/parchi-per-dal-zovo-m5s-serve-legge-che-guardi-a-necessita-ambientali-e-generazioni-future/).

Ed ancora: «La legge approvata manca completamente di una visione a lungo termine su temi decisivi per il futuro, non solo del Friuli Venezia Giulia, a partire dai cambiamenti climatici. I siti naturali possono rivestire un ruolo determinante in questo senso, ma purtroppo non c’è stata la volontà di guardare al futuro, limitandosi a una norma di cortissimo respiro, su cui non potevamo che esprimerci in maniera negativa.

Nella dichiarazione di voto, Ilaria Del Zovo è partita proprio l’articolo 1 della legge sui parchi, relativa alle finalità che la Regione Fvg si pone con questa legge, che riguardano la connessione, i cambiamenti climatici, e molti temi cari al Movimento. Quindi, volendo modificare questa legge dopo 25 anni, M5S aveva proposto vari emendamenti al testo pervenuto anche quelli giunti dal Cts (Comitato tecnico scientifico) dei gestori dei parchi e della Regione. Ma neppure quelli sono stati recepiti. Ha quindi ringraziato per l’accoglimento dei ‘muretti a secco’, che è però ben poco.

Inoltre c’ è tutto il discorso sulle sanzioni, che differenziano il danno reversibile da quello irreversibile, che è preso da un’altra norma. Ma allora forse, è errata anche l’altra norma, a cui non ci si doveva adeguare, ma che doveva venir riscritta in modo da far capire che un danno arrecato ad un’area naturale è un danno irreversibile per sua natura, e non ci sono misure adeguate di compensazione che tengano. Quindi, dato che l’assessore ha sostenuto che non ha inteso portare elementi di novità nella legge, anche il voto di M5S Sarà No. (Facebook M5S registrazione dell’intervento. Così il M5S ha votato No alla legge che modifica la normativa regionale su parchi e riserve naturali.).

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La relazione di Maria Grazia Santoro.

Relazione di minoranza sul Disegno di legge n. 144 Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006

Egregio Presidente, Gentili Colleghe e Colleghi,

il Disegno di Legge oggetto di esame presenta come una legge di manutenzione di una tra le più rilevanti leggi regionali del Friuli Venezia Giulia, oltre che delle leggi regionali 7/2008, 45/1988 e 24/2006: la n. 42 del 1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) può essere considerata una pietra miliare delle nostre leggi, sulla quale si è costruita e dimostrata, negli anni, una capacità anche interdirezionale che mano a mano si è venuta via via perdendo, come è accaduto per tante altre competenze della nostra regione.
In questo senso, mi permetto fin da subito di dire che consideriamo questo passaggio in aula una occasione persa.

Le modifiche che ci apprestiamo a discutere, infatti, vanno ad apportare una serie di adeguamenti che non incideranno nella funzione che svolgono le aree protette della Regione, ma costituiscono semplicemente una serie di adeguamenti che, seppur necessari, si limitano ad aspetti gestionali. Poteva essere un’occasione di rilancio per gli aspetti della tutela e della valorizzazione della biodiversità, del paesaggio e dell’ambiente nel suo significato generale, in un momento storico in cui è crescente la sensibilità verso queste tematiche. Constatiamo come sia mancato il coraggio e una visione ampia.

Ci dispiace, ad esempio, che non si inseriscano maggiori riferimenti al Piano Paesaggistico Regionale e alla funzione dei corridoi ecologici. La rete ecologica regionale ha una forte valenza ecologica, svolgendo una funzione strategica in tema di tutela e valorizzazione della biodiversità e delle condizioni naturali dell’ambiente ma, su 66 articoli che presenta questo Disegno di Legge, non ha trovato spazio.
Non si apre a nessuna nuova prospettiva in un tempo nel quale non solo, come ho già detto, è crescente la sensibilità generale verso il tema della tutela ambientale, ma anche le politiche nazionali ed europee spingono chiaramente in questa direzione e i fondi del PNRR garantiranno risorse riservate proprio alle aree protette.
Questo è il risultato, ancora una volta, di un mancato ascolto di tutti i soggetti che avrebbero potuto fornire un particolare contributo alla norma
, ma che non sono stati ascoltati.

Questo è stato evidenziato anche durante le audizioni in IV Commissione permanente, dove più soggetti hanno evidenziato la necessità di maggiore tempo per approfondire la norma; tempo che non è stato concesso.

Ci rimane invece il dubbio che sotto alcuni termini e alcuni concetti che si intendono introdurre, si possano nascondere delle insidie, ad esempio come potrebbe accadere con l’introduzione del concetto di “turismo ecocompatibile” tra le finalità della legge, senza fornirne una chiara e precisa definizione. Chi stabilirà se un’iniziativa turistica sarà “ecocompatibile” o meno? Addirittura, all’articolo 6, si ritiene di eliminare la possibilità che il Comitato tecnico – scientifico si esprima sulla programmazione per la fruizione turistica, considerato che non esisterà più un piano di programmazione in tale settore. Se è vero che è solo un chiarimento di ciò che i gestori delle aree protette già svolgono, si lasci la legge così com’è, oppure si definisca dettagliatamente cosa significa il termine “ecocompatibile”, così da evitare possibili interpretazioni creative che non saranno certamente nelle attuali strategie ma che non possiamo sapere se potranno presentarsi in futuro.

C’è un indebolimento chiaro della rappresentanza scientifica e dell’apporto che i ricercatori possono fornire in una materia così complessa con la riduzione della componente degli esperti nel Comitato scientifico e delle competenze ad esso attribuite. Non condividiamo questa scelta e anzi, fermo restando la stima verso i funzionari regionali, crediamo che competenze di questo livello si possano ritrovare solo con esperti e ricercatori e che, di conseguenza, la rappresentanza scientifica debba rimanere prevalente all’interno del Comitato.
È mancato il coraggio anche nel definire l’aspetto che riguarda il personale dei Parchi. Gli Enti Parco sono Enti pubblici strumentali della Regione Friuli Venezia Giulia, definiti dall’articolo 19 della LR 42/1996. Doveva essere quindi il momento di far rientrare il personale dipendente degli Enti Parco all’interno del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, così come avviene per gli altri Enti regionali. Tale iniziativa, oltre a garantire maggiore sicurezza ai lavoratori dei parchi, permetterebbe anche maggiore sicurezza gestionale ai parchi stessi, che non hanno attualmente alcuna garanzia, anche con l’introduzione dell’articolo 40 bis, dipendendo sempre dalla volontà dell’Amministrazione regionale e dalla disponibilità di risorse nel bilancio regionale.

Infine, per andare verso le conclusioni, ancora di coraggio si manca nella volontà confermata di non voler istituire la Riserva Naturale della Val d’Arzino. E proprio per quanto previsto con le modifiche previste all’articolo 3 della 42 da questo Disegno di Legge, ancor di più l’istituzione della Riserva può essere funzionale ricomprendendo il perimetro del neoistituito sito Natura 2000. Crediamo fermamente che quella valle e quel fiume debbano essere riconosciuti come area tutelata non solo rispetto alla conservazione degli habitat ma in quanto Riserva naturale, con un proprio organo gestore, un proprio PCS ed un proprio regolamento. Per queste motivazioni ripresenteremo l’emendamento che abbiamo già presentato in assestamento e in commissione, sperando in un ripensamento della maggioranza e della Giunta.

1996 – 2021: 25 anni che hanno visto la nostra regione gestire le aree protette e incentivare i territori a promuovere la tutela del territorio, anni in cui dal concetto di vincolo si è arrivati a comprendere appieno il significato di tutela. La fase storica che stiamo vivendo, in cui sono evidenti processi di cambiamento epocali, climatici, sociali, culturali, ci impongono scelte coraggiose e lungimiranti che non dimostriamo con queste modifiche. Si sceglie la via della conservazione dello stato di fatto, senza alcuna nuova, chiara e definita, innovazione che rappresenti una vera idea di quale ruolo e quale funzione possa svolgere la tutela ambientale nella nostra Regione».

Mariagrazia Santoro (https://gruppopdfvg.it/documenti/santoro-relazione-di-minoranza-sul-disegno-di-legge-n-144/).

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Ci sono aspetti del DDL n. 144, approvato in consiglio regionale l’11/11/2021, che francamente, dopo aver letto quanto sopra riportato, mi inquietano, e che paiono proposti per semplificare le decisioni: riducendo di fatto il parere scientifico; giocando sui danni più o meno reversibili; accentrando e regionalizzando il potere decisionale; non chiarendo termini, che quindi si potrebbero riempire di diversi significati; e aprendo la via a decisioni sbrigative in un’ottica produttiva che poi, magari, non produrrà nulla o peggio. In sintesi pare una nuova legge sempre nel segno di questa giunta, (che è la proponente del DDL144) che vuole gestire tutto il territorio senza ascoltare di fatto, anche se si permettono , seguendo la legge, audizioni ed altro, in modo direi autoreferenziale, partendo da proprie finalità e chiusa in un’ottica come minimo retrò di sviluppo, che appartiene pure al mondo della finanza, forse, anche se presentata con termini nuovi, mentre fuori i segni dei cambiamenti climatici che ci indicano di cercare altre vie ci sono tutti, ed i dati sulla povertà e sulle problematiche del popolo italiano e non solo ci dovrebbero far riflettere. Questa la mia sensazione, e se erro correggetemi. Inoltre a me pare che la Regione Fvg abbia ora un approccio ai problemi ed ai testi normativi sempre meno sistemico e che si punti troppo a scegliere volta per volta, ritornando indietro, e non avendo in questo campo come in sanità ed altri, la visione degli impatti e neppure un minimo di programmazione che dicasi tale, il che non fa ben sperare. Inoltre nei testi normativi regionali e statali, che sono diventati impossibili da leggere e analizzare, mancano ora i decreti attuativi, il che, secondo me, indica che non si conosce bene la realtà che si va a normare e su cui si va ad incidere. Ed anche questa è una mia opinione, che può essere corretta.

Senza offesa per alcuno ho scritto le ultime righe di commento, ma per esporre i miei dubbi. Perché i danni al territorio non sono più reversibili, ed il territorio non è a compartimenti stagni: e l’azione in un punto può travolgere gli altri.

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Per avere un quadro realistico della situazione ambientale e del mondo che verrà se non pensiamo in termini diversi e se non la smettiamo, a livello mondiale, di ferire la natura, basta leggere la enciclica “Laurato si'” di Papa Francesco I.

Per la posizione dell’assessore Zanier, cfr. “Parchi: Zannier, ddl 144 adegua norme e valorizza vocazioni turistiche”, in: https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act;jsessionid=023CC06FBD3ADFEE2FB29B9CD9230A1A?dir=/rafvg/cms/RAFVG/mappa/&nm=20211011163123003

Per l’ approvazione del DDL cfr: “Parchi. aula approva a maggioranza DDL 148, no a istanza Val d’Arzino”, in: https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne//Portale/comunicatiStampaDettaglio.aspx?ID=723512

Il testo approvato ed il suo iter si possono leggere in: “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006”, in: https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/IterLeggi/IterLeggiDettaglio.aspx?Leg=5&ID=1890.

L’immagine che accompagna l’articolo è stata scattata da me nel 2017 in zona Ligosullo Valdaier.

Laura Matelda Puppini.

 

 

https://i0.wp.com/www.nonsolocarnia.info/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SAM_5375.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.nonsolocarnia.info/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SAM_5375.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Laura Matelda PuppiniETICA, RELIGIONI, SOCIETÀL'11 novembre 2021 veniva approvato dal Consiglio Regionale Fvg il DDL 144 avente come oggetto 'Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006)'. Ma ci fu...INFO DALLA CARNIA E DINTORNI