Sono appena rientrata da Roma, e sto sfogliando il Messaggero Veneto alla caccia di qualche notizia sulla riforma del sistema sanitario regionale della destra, che prosegue il suo smantellamento, iniziato con quella targata sinistra. E così mi imbatto nell’articolo di Giacomina Pellizzari intitolato: “Sempre più anziani e malati cronici. Il “modello salute” potenzia il territorio, in Messaggero Veneto, 5 dicembre 2019, che mi porta a riflettere sulle competenze degli organi regionali, oltre che sui contenuti della riforma.

Ed inizio dicendo che non dobbiamo dimenticarci che nell’ Italia democratica vige la divisone dei poteri, che sta alla base delle democrazie liberali. «La separazione dei poteri (o divisione dei poteri), nel diritto, è uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto e della democrazia liberale. Consiste nell’individuazione di tre funzioni pubbliche principali nell’ambito della sovranità dello Stato – legislazione, amministrazione e giurisdizione – e nell’attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario (gli stessi termini vengono usati anche per indicare la funzione a ciascuno attribuita), in modo da garantire il rispetto della legalità ed abbattere eventuali distorsioni democratiche dovute ad abusi di potere e fenomeni di corruzione». (https://it.wikipedia.org/wiki/Separazione_dei_poteri).

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E iniziamo dalle leggi dello Stato italiano, che non possono esser sovvertite da quelle di una regione a statuto speciale.
La Costituzione Italiana, nata dal sangue di migliaia di resistenti, donne, uomini, ragazze, ragazzi, nella seconda parte definisce la divisione dei poteri in questo modo: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” ( Costituzione Italiana, Sezione II – La formazione delle leggi. Art. 70).

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. (Ivi, art. 71). Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. (Art. 95). Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (Art. 97).

Il potere esecutivo in Italia è nelle mani del Governo. Al Governo spettano i poteri relativi all’adempimento di compiti previsti dalle leggi e, per questo, a tale organo sottendono gli uffici ministeriali che si occupano della Pubblica Amministrazione. Oltre al potere esecutivo, il Governo esercita anche quelli di direzione, impulso e indirizzo politico. In casi particolari il Governo adempie anche alla funzione legislativa, attraverso due strumenti: il decreto legge e il decreto legislativo. Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è decidere le liti applicando il diritto.

Le decisioni prese dai giudici prendono il nome di sentenze. La Magistratura è composta da Giudici ordinari e speciali; in ogni caso, l’aspetto essenziale dei giudici è la loro esclusiva soggezione alla legge e quindi l’indipendenza da ogni altro potere. (https://www.unicusano.it/blog/didattica/corsi/poteri-dello-stato/). Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. (Ivi).

E fin qui quello che ci hanno insegnato anche a scuola nelle ore di educazione civica. E se non vi è divisione dei poteri e corretta attribuzione degli stessi, si finisce in un totalitarismo od in una dittatura, od in una oligarchia od in forme similari, non democratiche, che piacciono molto alle multinazionali ed ai mercati ed ad alcuni politici, perché basta parlare con pochi, cancellando il diritto di critica, e si risolve tutto, ma non possono e devono piacere ai cittadini.

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Il Friuli Venezia Giulia fa parte dello Stato italiano, e quindi le sue leggi ed i suoi comportamenti non possono scontrarsi con le norme dello stesso. (Cfr. Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1. Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aggiornato al gennaio 2018, in: (https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Informazioni_generali/statuti/statuti/06.pdf). Ed anche nella Regione Friuli Venezia Giulia vige la divisione dei poteri, secondo lo statuto del 1963, anche se modificato.

Ed al Titolo 1 Costituzione della Regione. Art. 1. dello Statuto della Regione Autonoma Fvg così si legge «Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto». (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni, in: (https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Informazioni_generali/statuti/statuti/06.pdf).
Quindi è chiaro che la Regione Fvg non può passare al fai da te, perché il Fvg non è uno stato, né una entità autonoma all’ interno di una confederazione.

Per quanto riguarda la divisione dei poteri, in base all’ Art. 24 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, «Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato». (Ivi).

Inoltre: al titolo II – Potestà della regione. Capo I. Potestà legislativa, art. 4, così si legge: «In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguentimaterie:1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2)agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpoforestale;3) caccia e pesca;4) usi civici;5) impianto e tenuta dei libri fondiari;6) industria e commercio;7) artigianato;8)mercati e fiere;9)viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;10)turismo e industria alberghiera;11)trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;12) urbanistica;13) acque minerali e termali;14)istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale». (Ivi). Ma non ha competenze specifiche nell’ organizzare il sistema sanitario sulla base della spesa, indipendentemente da quanto deciso a livello statale.
E l’art. 17 così recita: «Prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione». (Ivi).

E solo in base all’art. 5 «Con l’osservanza dei limiti generali indicati nell’articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: «[…] 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali […]», (Ivi) non di strutturare l’intero servizio sanitario regionale a piacimento, come fatto da Telesca prima, da Riccardi ora, e la Regione può legiferare in detta materia solo in base alle leggi ed all’organizzazione dello Stato e non su cure ed altro, almeno io capisco così, cioè non può legiferare di tagliare le cure salvavita, per esempio. E se erro correggetemi. Ma tra l’altro, a cosa servirebbe un sistema sanitario se non fornisce i famaci salvavita e non garantisce la cura dell’ acuto, con le modalità ed i tempi previsti dai medici?

E l’art. 17 così recita: «Prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione». (Ivi). L’art. 27 invece dice che: «L’iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000», quindi con 5.000 firme gli elettori, cioè i cittadini del Fvg, potrebbero proporre un nuovo disegno di legge sulla sanità.
Mentre all’ art. 29 così si legge: «Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali». (Ivi).

All’articolo 33, invece, si legge: «La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali», (Ivi) senza possibilità di rigetto da parte del Consiglio Regionale, di un assessore, ecc. ecc. Ma allora, mi chiedo, su che basi è stata rigettata la richiesta di abrogazione dei gemonesi per la Serracchiani Telesca?

Art. 34. La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. (Ivi).  Non una parola su giunte di non eletti, esterni, e men che meno su non eletti che cumulano la carica di vice presidente della Regione e di Assessore alla salute. Perché così an passant, nei regimi democratici non ci possono essere non eletti a governare, proporre leggi ecc .ecc. e se erro correggetemi, e questo vale, come più volte scritto, sia per la giunta Serracchiani, dove Lei nominò la gran parte degli assessori fra i non eletti, e questo vale ora, dove si mormora che la vice presidenza della Regione e l’assessorato alla sanità e salute siano stati dati al dott. arch. Riccardo Riccardi, udinese, per accordi politici Forza Italia – Lega. Ma guardate che anche Mussolini aveva un gran consiglio del fascismo da lui nominato, e questo dico senza voler offendere alcuno o fare paragoni, ma è un dato di fatto. Solo che allora vi era un partito solo al governo.

Per quanto riguarda poi i compiti della giunta regionale, essendo abrogato l’art. 46 sulla base delle modifiche alla Costituzione ai tempi del governo Berlusconi del 2001, vigono solo i compiti scritti nell’ art. 47, par di capire e cioè: «La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione. La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste. Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato». (https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Informazioni_generali/statuti/statuti/06.pdf).

In base poi all’ art. 58 dello Statuto istitutivo della Regione Fvg: «Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione». (Ivi). Il restante potere giuridico è ovviamente in mano al sistema giudiziario italiano.

Al titolo VII poi, relativo ai rapporti fra Regione e Stato, all’art. 61 si legge che: «È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri». (Ivi). Ma chi è ora?

I suoi compiti sono i seguenti, come da art. 62: «Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presenteStatuto: 1) coordina, in conformità alle direttive governative, l’esercizio delle attribuzioni dello Stato nellaRegione; 2) vigila sull’esercizio da parte della Regione e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni; 3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione. Al Commissario del Governo devono essere inviati tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale». (Ivi).

Detto testo dello statuto è aggiornato al gennaio 2018.

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Terminata questa premessa, mi chiedo che si stia facendo in Fvg. perché già ai tempi di Serracchiani Telesca, lo confesso, e mi scuso subito con loro, il modus operandi mi pareva impositivo e poco adatto ad una repubblica nata dalla resistenza e retta dalla Costituzione Italiana, ed ora i miei dubbi non si sono cancellati, anzi. Ma allora c’era Matteo Renzi come Presidente del Consiglio, che si era fatto fotografare abbracciato a Serracchiani, anche se il primo ministro non ha potere assoluto in Italia. Aveva potere assoluto ai tempi del Duce, ricordo.

Ora leggiamo dall’ articolo di Giacomina Pellizzari, “Sempre più anziani e malati cronici. Il “modello salute” potenzia il territorio” in: Messaggero Veneto 5 dicembre 2019.

Riccardo Riccardi, assessore esterno con enorme potere, dice che ormai si è passati ad una sanità solo regionale e così resta. E se i cittadini volessero tornare indietro? Perché, se siamo in pochi ad abitare in Fvg, e siamo vecchi, il che vuol dire che il Fvg non è riuscito ad essere attrattivo ed ha perso pezzi per strada, e che i nostri figli hanno preso la valigia per altri lidi (basta vedere lo spopolamento ed il nulla di Tolmezzo, che ancora negli anni ottanta era un paese vivo e vivace) dove si pensa di raccattare il denaro per mantenere da soli il sistema sanitario regionale? Mistero. Però Riccardi, solo lui, sempre lui, secondo la Pellizzari (cfr. Giacomina Pellizzari, “Sempre più anziani, op. cit.) un paio di ricette improponibili, a mio avviso, ce le ha: tagliare servizi a gogò, soprattutto ospedalieri con la scusa dei cosiddetti “ricoveri inappropriati”, come per Telesca inappropriati erano gli esami dati dai medici di base, ma anche per Lorenzin, ora mi pare passata al Pd, e via dicendo, e gli accessi di pronto soccorso, il che implica però di definire il concetto di appropriatezza specifico, altrimenti è solo un bla bla per tagliare a colpi di scure e  macete e una scusa come un’altra, e farsi dare soldi dallo stato per fare quello che vuole lui, tanto sono tutti una banda di fessi che lo accontenteranno. «L’unico tema vero – ha spiegato in chiusura l’assessore – è il nostro rapporto con lo Stato per le risorse». (Ivi). Ma magari lo Statuto della Regione ne definisce anche altri con lo Stato Italiano, ma ……

E poi così Riccardi continua: «Uscire dal fondo sanitario nazionale senza prevedere le norme di salvaguardia sull’allineamento delle risorse trasferite attraverso il fondo ordinario rischia di mettere a rischio il sistema. Il Ministro Speranza stanzia due miliardi in più ma io non so quanto porterò a casa? Questo è il tema di cui dovrebbe occuparsi il consiglio regionale», (Ivi) mentre il Presidente dott. Fedriga, sempre secondo la Pellizzari, vorrebbe soldi dallo Stato ma libertà di gestione (Ivi), il che mi pare un po’ troppo per una regione che ha votato la sua autonomia dallo Stato in materia sanitaria, ma che ora pare voglia libertà gestionale ma finaziamento statale. Inoltre con questa libertà di gestione, la spesa sanitaria potrebbe sfuggire al controllo della corte dei conti.

Inoltre non ho compreso alcune parti sulle competenze, sempre dall’articolo della Pellizzari. Infatti quanto sostiene Riccardi è davvero strano. Dice che il consiglio regionale ha funzione legislativa, e che «le leggi sono leggi e non strumenti di gestione» (Ivi), e a detta della Pellizzari, così, con poche battute, ha liquidato le critiche, a noi ignote.  Ma il consiglio regionale è fatto proprio per dibattere le proposte di legge prima di approvarle, non per battute e peggio con peggio, focacce di Tarvisio, ma Stefano Mazzolini è uno degli eletti, il che ci porta fare qualche amara considerazione sugli elettori. (Cfr. Giacomina Pellizzari, op. cit.). Non solo: il potere esecutivo dovrebbe essere della giunta, di cui Riccardi fa parte. Perchè non è compito precipuo della giunta fare proposte di legge. Un membro le può fare, ma devono essere attentamente vagliate, in una regione basata sul metodo democratico, dal consiglio regionale. 

E se è vero che le leggi non sono mezzi di gestione, è anche vero che le leggi devono essere applicabili, e non a piacimento, e io non so sulla base di quale legge italiana Riccardi possa proporre di scindere un testo normativo dall’applicabilità della norma, portando la pura teoria, che a questo punto potrebbe appartenere al Meraviglioso mondo di Alice nel paese delle Meraviglie, in consiglio regionale, per poi portare in commissione, e non in consiglio regionale, ipotetici, perché pare non ancora stesi,  piani attuativi, e trovo ben strano questo modo di procedere. Per questo chiedo lumi a chi ne sa più di me nel merito.

Non da ultimo un altro aspetto mi turba. Riccardi attribuisce al consiglio regionale il potere di controllo, non si sa di che, che però sulla base dello statuto non possiede. Non da ultimo, non si possono dare superpoteri, a mio avviso, in base alla legge, su materia su cui dovrebbe controllare la regione o la corte dei conti, a manager, perché tale modalità non è prevista. E un assessore, dico uno, neppure eletto, non può dare le nuove linee per la sanità, se queste non rispondono a quelle dello stato italiano. Insomma io credo che si dovrebbe fare chiarezza su compiti ed attribuzioni, dichiarazioni e via dicendo. Invece dott. Fedriga e consiglieri Pd, io non credo che il problema sia quello della famiglia allargata a terzi, ma del fatto che si deve controllare chi si prende cura di un anziano, perché non vi siano speculazioni di familiari o terzi. Ed anche le case di riposo sono un capitolo tutto aperto, da controllare e da riorganizzare, guardando ai diritti dell’utenza, come le rsa. Infine se è vero che la salute è importante averla per la vita intera, io per me non voglio una schedatura da parte del distretto, che pensi per me. Alla mia salute ci penso io, e ci pensano primieramente i medici che mi curano, e ci tengo alla privacy. Inoltre il ruolo del distretto pensato da Serracchiani e Telesca come da Riccardi, è compatibile con le leggi nazionali? Insomma si può avere, per legge dello stato italiano, una sanità, per cui fra l’altro noi del Fvg abbiamo pagato allo stato fior di contributi, che non si regge più sulla cura ma sull’assistenza con perno il distretto? Non lo so e lo chiedo.

Comunque io non capisco più nulla, a livello teorico, anche perché la regione non è uno stato nello stato, ma scusatemi se vi tedio con queste cose, può essere limite mio il non capire. Senza offesa per alcuno, e se erro correggetemi, e mi scuso subito con chi si potesse risentire, perché con questo mio voglio solo esprimere dubbi e chiedere chiarezze.

Laura Matelda Puppini

L’immagine che accompagna l’articolo è tratta da: https://www.ebay.it/itm/SCHEMA-DI-STATUTO-per-la-costituenda-regione-FRIULI-VENEZIA-GIULIA-1958/173279566264. Laura Matelda Puppini.

P.S. Aggiornamento 8 dicembre 2019 – Dati informativi e correzione di non precisi pubblicati da Tg e stampa, relativi al dott. Walter Zalukar e sue dichiarazioni su 118, 113, 115, non tolti dall’Europa. 

Come già noto, la Regione Fvg. ha informato il 6 dicembre i cittadini che «Con 27 voti favorevoli del centrodestra, e 18 no di Pd, Cittadini, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra FVG, Movimento Cinquestelle e di Walter Zalukar del Gruppo Misto, il ddl 70 è diventato legge.
Prima del voto, dalla Giunta sono stati accolti 32 ordini del giorno sui 43 presentati». https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/comunicazione/comunicatistampa.asp?comunicatoStampaId=644861&fbclid=IwAR2l62_DPPEyX0IyW6r0im_XkT4sYb9acEyTFIG8gUtKS3qRteZcTAEgY-8.

Inoltre, come precisato dallo stesso Walter Zalukar, non corrisponde al vero la notizia che avrebbe accettato di ritirare gli emendamenti alla proposta di legge di riforma sanitaria, come comunicato per esempio da TG RAI. E nel merito il noto medico triestino ha emanato questo comunicato stampa. « […]. Nel corso della discussione in Aula ho presentato dieci emendamenti e due Ordini del giorno. Tra questi il più significativo era quello riguardante il ripristino del numero 118 e il ritorno della Centrale operativa a Trieste e negli altri capoluoghi provinciali”. “Un provvedimento molto atteso dai cittadini – aggiunge il consigliere -, perché andrebbe a rimediare a due anni di ritardi, errori e disservizi nell’attività di soccorso con gravi conseguenze per la salute e sicurezza delle persone. “Nonostante ciò l’emendamento in questione è stato bocciato, come la quasi totalità degli altri da me presentati, compresi quelli che chiedevano che gli atti della Giunta in materia di salute fossero sottoposti al parere del Consiglio regionale”.
“Incredibilmente – conclude – la maggioranza dei consiglieri ha scelto di autoescludersi dal poter formulare una valutazione preventiva degli atti dell’Esecutivo. Sono stati quattro gli emendamenti ritirati, in quanto ritenuti ininfluenti dopo le prime ore di confronto in Aula». (https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/comunicazione/comunicatistampa.asp?comunicatoStampaId=644944&fbclid=IwAR0_sP81ECjsMaiP6M2Gdl1S5i0c_Xmk9BzoF3BzF7pgx9YnVETxu7LCEwQ. 6/12/ 2019).

L’emendamente del dott. Zalukar sul ripristino del 118 è stato bocciato in aula benchè la sua cancellazione non fosse prevista dall’Europa, come dichiarato invece sia da Debora Serracchiani che da Riccardo Riccardi. Infatti: così ha precisato Walter Zalukar, nel merito. «C’ è di base una disinformazione che deve essere una volta per tutte smascherata. Noi abbiamo sentito per anni, prima dalla precedente amministrazione, adesso da questa, che questa organizzazione del 112 bisogna farla perché l’Europa lo vuole. Questo lo hanno detto sempre. Ebbene, questo non è assolutamente vero. E’ una mistificazione. E devo leggere perché c sono delle leggi nel merito.
La direttiva della Commissione europea del 1991, la 396, prevede che il numero unico europeo, 112, viene introdotto parallelamente ad ogni altro numero nazionale esistente. Parallelamente, vuol dire che stanno paralleli 112- 113 – 115- 118.
Questa direttiva viene riconfermata con la direttiva n. 10 del 1998, con la n. 22 del 2002, e con la direttiva 226 del 2019 (Il conduttore interrompe e parla “sopra”, e quindi non si capisce bene l’anno dell’ ultima direttiva citata). Cioè devono restare il 113-115-118, accanto al 112.
Tanto è vero che – continua Zalukar, 20 paesi su 28 in Europa, hanno i numeri nazionali assieme al 112. Per esempio: Austria, polizia 133, ambulanze 144, pompieri 122; Francia 115 per ambulanze, 118 per i pompieri e così via. Cioè gli altri paesi hanno fatto la cosa che è più ragionevole.
Hanno poi detto- continua Zalukar – che in Italia se ne occupa il ministero degli Interni, ma esiste una normativa nazionale sulle telecomunicazioni del 2009, che prevede proprio il mantenimento di questi numeri. E poi esiste la legge istitutiva del 112, che è il decreto Madia del 2015, la 124, che prevede, sì, l’introduzione del 112, ma non lo smantellamento degli altri numeri». (https://www.youtube.com/watch?v=GhLroHuPvsg&fbclid=IwAR0u-J4qDuaiaFs9G2VUoOzlPcEm9FiO_DTeU-Wn-cZJEgiWIgALUHOZZ28. NUE112 FVG -Serracchiani – Riccardi: ce lo chiede l’Europa! Zalukar: non è vero! 7 dic 2019).

Laura Matelda Puppini.

 

 

 

 

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