Questo documento,  condiviso dai Comitati friulani  Valcellina e Valmeduna con il Comitato lombardo della  Valtellina Valchiavenna Valcamonica, è stato presentato ai sindaci in un incontro di marzo a Barcis, ed è stato condiviso pure da 23 sindaci del pordenonese. Esso mi è stato inviato da Fabia Tomasino del Comitato Valcellina e da Gianfranco Osualdini del Comitato Valmeduna. Esso è stato pure spedito alla Regione Fvg, con una lettera accompagnatoria, per sollecitarla a legiferare entro la scadenza sull’idroelettrico. Laura Matelda Puppini.

«PREMESSA.

Il tema del rinnovo delle concessioni idroelettriche è complesso e di grande interesse per l’Italia e l’Europa.
L’idroelettrico è anche oggi una risorsa fondamentale per il nostro sistema energetico, preziosa ed unica, perché combina la sua natura rinnovabile con un’operatività che si integra senza problemi con un’attività di dispacciamento messa in crisi dalla produzione volatile e non programmabile delle altre fonti rinnovabili.

Il grande idroelettrico non investe solo i temi dell’energia e della concorrenza sui quali è posta particolare enfasi, ma anche quelli altrettanto rilevanti del governo del territorio e della tutela dell’ambiente. Un argomento complesso che meriterebbe un’armonizzazione della normativa almeno a livello europeo.
Le linee guida della UE sono chiare ma la realtà ci dice che anche gli altri paesi UE non le rispettano. La Commissione UE, in data 7 marzo 2019, ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora a sette Stati membri (Austria, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Svezia) e una terza lettera complementare di costituzione in mora all’Italia, per garantire che gli appalti pubblici nel settore dell’energia idroelettrica siano aggiudicati e rinnovati in conformità del diritto dell’UE.

La discussione sul rinnovo delle concessioni in regione FVG e Lombardia non è stata ancora presa in considerazione, nonostante siano passati ormai 20 anni dal Dlgs n. 79/1999 (decreto Bersani). Neppure l’ignara politica locale, le categorie produttive, le associazioni di categoria e i vari Enti interessati, hanno sollevato la questione per reclamare i propri diritti nelle dovute sedi e neanche informato la cittadinanza. La produzione idroelettrica coinvolge la storia locale con le prime installazioni che hanno ormai quasi un secolo di vita; essa avrebbe dovuto rappresentare, oltre ad un lauto profitto per le città e le industrie a valle, anche la rivoluzione industriale per i n territori marginali di montagna ed essere pure una svolta per l’occupazione montana. Assieme a questi aspetti, ci sono le ripercussioni ambientali, l’impatto sul territorio con la captazione idrica, le dighe, l’inghiaiamento/interrimento degli invasi e torrenti, i canali, le centrali e gli elettrodotti, la compatibilità con gli usi plurimi (civile, agricola, industriale), il mantenimento della flora e della fauna dell’ambiente fluviale e la salvaguardia dei bacini imbriferi interessati.

La nuova disciplina sul rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico contenuta nella LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 riapre il dibattito e merita particolare attenzione per i territori montani regionali interessati dalle derivazioni idroelettriche che hanno nell’acqua la risorsa più importante a livello ambientale ed economico.
La competenza legislativa è ora regionale: anche le nostre Regioni devono disciplinare con propria legge non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.
Oltre a questo secondo noi le Regioni e tutte le parti interessate devono esprimersi perché vengano garantite le dovute tutele ambientali e le opportune compensazioni al territorio.

Tale rinnovo deve diventare un’occasione di sviluppo con elementi innovativi rispetto al passato, con ritorni importanti su ambiente, investimenti, occupazione per non tornare allo schema dello scambio con la sola compensazione economica attuale magari con qualche milione di euro all’anno in più.
È anche opportunità per riscrivere la normativa stessa sui rinnovi, armonizzando Leggi già esistenti, per nulla applicate, in un contesto normativo integrato e rispettoso delle comunità che popolano i territori montani con una attenta previsione di controllo e sanzionatoria per le inadempienze.

LA SITUAZIONE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E DEL FVG.

Il valore della produzione annuale in provincia di Sondrio si stima tra i 500 e i 700 milioni di euro l’anno, che corrispondono circa al 50% dell’idroelettrico della regione Lombardia. Sul territorio sono presenti più di 30 grandi impianti, 500km di condotte e canali, elettrodotti, dighe. Nelle casse degli enti locali entrano circa 50 milioni/anno come somma di canoni, sovracanoni e tributi per gli immobili presenti.
Le concessioni di ENEL ed Edipower (ora A2A) scadono nel 2029, le altre concessioni sono scadute e gli operatori continuano a turbinare con dei permessi di prosecuzione temporanea visto che le procedure per i rinnovi non sono mai state attivate.

In Friuli Venezia Giulia ci sono alcune grandi derivazioni in scadenza nel 2029 o scadute nel 2010 e prorogate che in totale producono circa il 4.2 % dell’intera produzione idroelettrica italiana e che nelle casse del demanio apportano importanti somme fra canoni, sovracanoni e contributi sugli immobili agli enti locali. È auspicabile che tali importi siano riallineati alle altre regioni italiane con una ridistribuzione equa sui territori montani interessati.
Le derivazioni friulane sono attualmente gestite dai concessionari A2A e Edison gruppo EDF francese derivate da ENEL e da Edipower.

LA STORIA E L’EVOLUZIONE NORMATIVA CHE HANNO PORTATO A QUESTA SITUAZIONE NON SONO SEMPLICI.

 Il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”), rappresenta ancora oggi il principale riferimento normativo in ordine alle modalità amministrative per la realizzazione degli impianti idroelettrici.
Il D.lgs. del 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. “decreto Bersani”) fissa nuovi principi, ridetermina la scadenza delle concessioni e prevede la riassegnazione della stessa con procedure ad evidenza pubblica. Un primo passo per la liberalizzazione delle concessioni. Le concessioni hanno una durata e viene fissata la scadenza delle concessioni in essere.
Il rinnovo Grandi derivazioni – il D.lgs. 79/1999 prevede che vi sia la retrocessione gratuita delle opere allo Stato e la riassegnazione della concessione mediante l’espletamento di gara onerosa ad evidenza pubblica. Il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni spetta alla Regione come previsto all’art 12 del D.lgs. del 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. “decreto Bersani”) in combinato disposto con il D.lgs 112/98 e con il DPCM 12 ottobre 2000, che affidano la gestione del demanio idrico alle Regioni.

Il rinnovo rappresenta l’occasione di riscrivere le regole di gestione ed attivare procedure competitive per distribuire i benefici dello sfruttamento della risorsa.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006, art. 1 commi da 483 a 492) prevedeva il riconoscimento di proroghe decennali rispetto alle scadenze fissate dal D.lgs. 79/1999. La sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008 aveva dichiarato l’incostituzionalità della proroga delle concessioni.
La Legge 122/2010 – la famosa legge sulla compartecipazione. Con la legge si proroga di 5 anni le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in vigore, estendibili a 12 anni nel caso di apertura delle società a compartecipazioni pubbliche, nella misura del 30-40 per cento del capitale sociale. La legge era stata allora venduta in provincia di Sondrio con la campagna “Le acque sono nostre”, dicendo che sarebbero arrivati oltre 100 milioni anno per la provincia. La legge è stata oggetto di ricorso, dichiarata incostituzionale in alcune parti e non ha mai prodotto gli effetti promessi e nemmeno il rinnovo delle concessioni.

In particolare, con Sentenza n. 205/2011, essa ha accolto il ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia Romagna ritenendo incostituzionale il riconoscimento di proroghe di 5 anni, estendibili a 12. Con la Sentenza n. 339/2011, la Consulta si è invece pronunciata sul ricorso mosso dallo Stato nei confronti di Regione Lombardia, riconoscendo l’illegittimità costituzionale di alcune parti della LR 19/2010 (art. 14 commi 3, 7, 8, 9 e 10). In primo luogo la sua illegittimità troverebbe fondamento nel fatto che l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato, ed in ogni caso la normativa censurata, nella parte in cui prevede affidamenti diretti (ovvero senza gara), si porrebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario in tema di concorrenza e, quindi, costituirebbe violazione dell’art. 117 co.1, Cost..

LA NUOVA LEGGE.

 La nuova disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico contenuta nella Legge 11 febbraio 2019 (12/2019) fissa nuovi criteri, c’è una ripartenza del dibattito sulle opportunità e sulle difficoltà nella definizione delle condizioni per i rinnovi. Le regioni dovranno definire le procedure con apposita legge. Siamo solo al punto di partenza o ripartenza, la partita vera inizia adesso. Vediamo quali sono i punti principali del decreto.

Di seguito il documento elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati il 19 febbraio 2019 contenente una sintesi della nuova disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, all’interno della citata legge nazionale. (Art. 11 quater e seguenti).
Il D.L. n. 135/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (conv. con mod. in legge n. 12/2019), interviene sulla disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse, ed in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione:

  1. delle cd. “opere bagnate” (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui predetti beni, purché previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione, si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo al concessionario uscente pari al valore non ammortizzato e fatti salvi gli oneri di straordinaria manutenzione sostenuti.
  2. delle cd. “opere asciutte” (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri.

Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, ad operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a forme di partenariato pubblico-privato. Le regioni disciplinano con propria legge, entro il 13 febbraio 2020 e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

La legge regionale dovrà in particolare avere una serie di contenuti legislativamente predefiniti, quali le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione; i termini di avvio delle procedure; i criteri di ammissione e di assegnazione; i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all’oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo in particolare quali requisiti minimi:

  1. ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica l’attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
  2. ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica la referenza di due istituiti di credito o società di servizi iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione;
  3. i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all’importo dell’investimento
  4. gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l’acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;
  5. i miglioramenti minimi in termini energetici , di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell’acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l’integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell’energia e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica;
  6. i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/UE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall’assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
  7. le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario , da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l’equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
  8. le modalità di valutazione , da parte dell’amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell’ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell’autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale. Alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi e alle dighe, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La stessa legge regionale deve disporre in ordine all’utilizzo delle opere asciutte, secondo i seguenti criteri:

1. per i beni mobili: se ne prevede l’utilizzo nel progetto di concessione, l’assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata se nel progetto di concessione non se ne prevede l’utilizzo, si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;
2. per i beni immobili, se il progetto proposto ne prevede l’utilizzo, l’assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale fra le parti.
Se non ne prevede l’utilizzo, restano di proprietà degli aventi diritto.

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La legge regionale contiene altresì specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e le modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d’intesa fra le Regioni interessate. Viene stabilito il principio che le funzioni amministrative per l’assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua in concessione.

Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall’entrata in vigore della legge regionale. Nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, si prevede l’esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.
In particolare, si demanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2021, l’individuazione delle modalità e delle procedure di assegnazione applicabili nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, delle procedure di assegnazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in via sostitutiva all’assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10% dell’importo dei canoni concessori resti acquisito al patrimonio statale.

I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a corrispondere semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l’ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica.  Il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60% agli enti locali il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

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Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione , per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.
Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, è demandata alle regioni la fissazione, non oltre il 31 marzo 2020, di modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del concessionario uscente per la prosecuzione per conto delle regioni stesse, dell’esercizio delle derivazioni oltre la scadenza e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Fino all’assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

È rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’ARERA e previo parere della Conferenza Stato-Regioni la determinazione del valore minimo della componente fissa del canone e del valore minimo del canone aggiuntivo; in caso di mancata adozione del decreto entro il 12 agosto 2019, fermi restando predetti i criteri di ripartizione, le regioni possono determinare l’importo dei canoni in misura non inferiore a € 30 per la componente fissa del canone e a € 20 per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

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Si segnala che la nuova disciplina sulle concessioni idroelettriche interviene su una materia oggetto di segnalazione da parte dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS 1550 del 28 dicembre 2018). L’AGCM, nella segnalazione di dicembre scorso, aveva osservato come la gran parte delle concessioni nelle diverse Regioni italiane risultasse scaduta già alla data del 31 dicembre 2017 non essendo stato ancora adottato il decreto interministeriale di disciplina dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, e dei termini concernenti la procedura di gara che la normativa previgente a quella ora inserita prevedeva.L’AGCM aveva inoltre osservato la necessità di modificare la disposizione contenuta nella disciplina previgente a quella ora inserita, al fine di stabilire il trasferimento a titolo oneroso delle sole opere cd. “asciutte” e la contestuale devoluzione delle cd. “opere bagnate” al demanio statale.

Ad avviso dell’Autorità, la ripetuta fissazione – da parte di interventi legislativi che si erano via via susseguiti – di termini decennali o quinquennali (mai rispettati) per l’espletamento delle procedure di gara costituiva una proroga indeterminata, medio tempore, delle gestioni in essere. L’AGCM dunque considerava necessario superare la situazione di stallo e provvedere nel più breve tempo possibile all’espletamento delle procedure di gara, posto che ulteriori proroghe della scadenza delle concessioni esistenti si porrebbero in aperta violazione dei principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione. Si segnala che la nuova disciplina sulle concessioni idroelettriche interviene su una materia oggetto di segnalazione da parte dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS 1550 del 28 dicembre 2018). L’AGCM, nella segnalazione di dicembre scorso, aveva osservato come la gran parte delle concessioni nelle diverse Regioni italiane risultasse scaduta già alla data del 31 dicembre 2017 non essendo stato ancora adottato il decreto interministeriale di disciplina dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, e dei termini concernenti la procedura di gara che la normativa previgente a quella ora inserita prevedeva.

L’AGCM aveva inoltre osservato la necessità di modificare la disposizione contenuta nella disciplina previgente a quella ora inserita, al fine di stabilire il trasferimento a titolo oneroso delle sole opere cd. “asciutte” e la contestuale devoluzione delle cd. “opere bagnate” al demanio statale. Ad avviso dell’Autorità, la ripetuta fissazione – da parte di interventi legislativi che si erano via via susseguiti – di termini decennali o quinquennali (mai rispettati) per l’espletamento delle procedure di gara costituiva una proroga indeterminata, medio tempore, delle gestioni in essere. L’AGCM dunque considerava necessario superare la situazione di stallo e provvedere nel più breve tempo possibile all’espletamento delle procedure di gara, posto che ulteriori proroghe della scadenza delle concessioni esistenti si porrebbero in aperta violazione dei principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.

LA LEGGE EUROPEA IN MATERIA DI ANTITRUST.

Si riportano qui di seguito due articoli del Trattato sul funzionamento della comunità Europea Parte terza -Titolo VII -Capi 1: regole di concorrenza da richiamare per una corretta e trasparente impostazione dei criteri di assegnazione delle concessioni nei bandi di gara.

Articolo 101 ( ex art.81 del TCE). 

1. Sono vietati in quanto incompatibili con il mercato interno : tutti gli accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che possono incidere sugli scambi fra Stati membri e che hanno per oggetto o effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza nel mercato interno, in particolare quelli che : (a) Fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o qualsiasi altra condizione di negoziazione; (b) Limitano o controllano la produzione, i mercati, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;  (c) Condividono mercati o fonti di approvvigionamento; (d) Applicano condizioni diverse alle transazioni equivalenti con altre parti commerciali, mettendole in tal modo in una posizione di svantaggio competitivo; (e) Subordinano la conclusione di contratti all’accettazione da parte delle altre parti di obblighi supplementari che , per loro natura o in base all’uso commerciale, non hanno alcun legame con l’oggetto di tali contratti.

2. Eventuali accordi o decisioni vietati ai sensi del presente articolo sono automaticamente nulli.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 possono tuttavia essere dichiarate inapplicabili nel caso di: – Qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese; – Qualsiasi decisione o categoria di decisioni da parte di associazioni di imprese; – Qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione di beni o che promuova il progresso tecnico o economico, garantendo ai consumatori una congrua parte del vantaggio risultante e che non : a) Imponga alle imprese interessate restrizioni non indispensabili al raggiungimento di tali obiettivi;  b) Offra a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

Articolo 102 ( ex articolo 82 del TCE)

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;  c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano nessun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

LA NUOVA LEGGE OPPORTUNITÀ E RISCHI – LE AZIONI DA FARE.

I punti del decreto definiscono un campo di lavoro molto interessante, delle linee guida a maglie larghe che permetterà alle Regioni di dettagliare la propria legge regionale in modo puntuale e con libertà di scelta su molti argomenti, aiutando e rivalutando tutti i territori montani sfruttati praticamente da sempre per la produzione di energia pulita.

Come comitati siamo interessati a dare il nostro contributo, esprimendo in particolare le esigenze dei territori, al fine di consentire al legislatore regionale di svolgere un lavoro condiviso e di prospettiva.  I tempi sono strettissimi, mancano pochi giorni a fine marzo 2020.  Qual è il programma di lavori delle Regioni Lombardia e FVG?

In FVG come sono stati coinvolti gli enti locali con le competenze amministrative dettate dalla LR 11/2015 ed i comuni interessati dalle concessioni?  Ad oggi, non vi è nessuna certezza. Come è possibile questo?  In FVG dobbiamo interpretarlo come la volontà di non giocare la partita?  Gli enti locali saranno coinvolti ufficialmente in Regione Lombardia ed in FVG?  La popolazione sarà informata delle garanzie date ai territori? Vi saranno confronti sui territori?

Abbiamo assistito in passato a vari tentativi e promesse relative al rinnovo delle concessioni senza riuscire a concretizzare. Non si è voluto legiferare per non aprire alla libera concorrenza la disponibilità delle concessioni. E neppure si è voluto far rispettare ai Concessionari, in taluni casi, le normative ambientali vigenti (vedi, nel caso del bacino Aprilis di Barcis in FVG, il rispetto della normativa del DLgs 152/2006, art. 114, che ha portato ad un danno erariale e sociale oltre i limiti del penale). Che si scelga il modello della gara ad evidenza pubblica o di una gestione pubblico-privato, il socio privato va scelto con procedure ad evidenza pubblica e rispettose degli ordinamenti comunitari e statali.

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Qual è la strada che le Regioni intendono perseguire? Sarebbe stato importante che lo si fosse deciso prima, per non ritrovarsi una legge pasticciata, vittima di ricorsi o dichiarata incostituzionale come visto nel passato. Arrivati a questo punto, però, riteniamo sia doveroso presentare, entro la scadenza del 31/03/2020, quantomeno una Bozza di Legge in FVG che permetta di rappresentare la volontà di potervi, successivamente, entrare nel dettaglio, senza incorrere nel pericolo di veder pregiudicata la possibilità di giocare questa importante partita per la stessa Regione FVG e per le Comunità locali montane direttamente interessate.

Ai Comitati non interessa indicare un modello gestionale e nemmeno definire gestori preferenziali.

Siamo interessati ad una legge fatta bene ed immediatamente applicabile che permetta di riassegnare le concessioni con procedure chiare, di garantire un uso rispettoso della risorsa e che contenga tutti gli elementi di miglioramento e compensazione/indennizzo territoriale necessari. Le Regioni intendono fare sul serio per il bene delle popolazioni e dei territori montani?

La prima questione che è necessario porre all’attenzione è il valore strategico della risorsa acqua per il territorio montano delle nostre valli. Un bene primario che ha un valore economico dal punto di vista dello sfruttamento energetico, acqua fondamentale per gli usi civili ed agricoli, riserva utile a fronteggiare le crisi idriche generate dai periodi di siccità, sempre più evidenti anche alle nostre latitudini soprattutto a causa dei cambiamenti climatici repentini.

Il rinnovo deve prevedere uno sfruttamento rispettoso della risorsa con obblighi e restrizioni ben definiti rispetto alla gestione (riportiamo i titoli Efficientamento – Sicurezza – Rispetto ambientale; Manutenzione del territorio; Compensazioni/indennizzi territoriali; Questione impatto sociale e lavoro; Monitoraggio e controllo) con previsione di revoca della concessione e sanzioni ben chiare in caso di non rispetto degli stessi. I livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico devono servire al mantenimento e risanamento di un territorio montano fragile e necessitano di risorse ingenti da definire, di piani di intervento e manutenzione, ordinaria e straordinaria, continua.

Oggi sappiamo benissimo che gli enti locali, con i continui tagli di risorse da parte dello stato e un orientamento non del tutto efficace dei finanziamenti europei gestiti dalle regioni, non riescono a garantire neppure le manutenzioni ordinarie dei corsi d’acqua di qualsiasi grado. La questione non si può risolvere con la previsione di qualche contributo per gli Enti locali che si occupano genericamente di manutenzione del territorio, ma bisogna fare in modo di garantire un vero e concreto presidio dell’uomo sul territorio montano, cercando così di evitare lo spopolamento della montagna come più volte promesso dalle parti politiche che si sono susseguite nel tempo al governo regionale e centrale. Deve essere definita una seria e organica politica di sicurezza ambientale che risolva lo stato di abbandono e degrado degli alvei dei fiumi, a monte e a valle, delle opere di captazione e restituzione degli impianti idroelettrici. Non vogliamo avere un’ altra tragedia del Vajont.

EFFICIENTAMENTO – SICUREZZA – RISPETTO AMBIENTALE.

Uno dei parametri di valutazione per il rinnovo delle concessioni è il miglioramento dell’efficienza degli impianti al fine di ottimizzare ed aumentare la produzione.
Nella selezione dei soggetti bisogna privilegiare i progetti industriali di efficientamento della produzione con contestuale miglioramento dell’attuale impatto ambientale che consideri tutte le componenti (le opere di presa, gli invasi, i canali, le stazioni di trasformazione, le linee aeree, i depositi di materiale, le strade e le piste).

Il degrado delle opere e delle strutture va valutato in modo accurato, la sicurezza, delle opere del territorio e delle persone, non va trascurata. La maggior parte degli impianti vigenti ha più di 60 anni. Le dighe sono state costruite a regola d’arte e la manutenzione è stata fatta, quindi non crediamo ci sia un pericolo relativo alla loro tenuta. E’ il territorio che è fragile. Il tempo e il dissesto idrogeologico operano dei cambiamenti che vanno considerati, in particolar modo oggi, in quanto è ben visibile a tutti l’accelerazione incontrollata del cambiamento climatico. Fenomeni sempre più intensi, bombe d’acqua, torrenti in piena con elevato trasporto di fango, limo, materiale solido e piante di varie dimensioni che creano sbarramenti e conseguenze gravissime alle infrastrutture viarie, alle abitazioni, all’incolumità delle persone, per non dimenticare poi dei costi da sostenere per ripristinare la normalità dei luoghi; smottamenti e frane di piccole o grandi superfici sui versanti che vanno a creare i medesimi problemi già accennati. Sarebbe meglio sempre cercare di prevenire le conseguenze degli eventi meteorologici investendo sicuramente cifre minori rispetto al post evento, oltre a far rispettare, in modo deciso, ai Concessionari gli obblighi previsti dalle norme ambientali vigenti fino a ricorrere nei casi di grave e perpetuato mancato rispetto delle stesse anche a ricorsi di tipo penale. A Barcis in FVG , per non parlare degli interventi e spese inutili del passato, si spendono ora in emergenza 37 milioni di euro solo ed esclusivamente pubblici per ripristinare solo parzialmente un degrado idrogeologico, lasciato crescere nel tempo nella totale assenza del controllo regionale. Con il rinnovo e grazie alle nuove tecnologie, è necessario prevedere, oltre alle nuove opere, la sistemazione e il rifacimento delle esistenti e la messa in sicurezza di quelle non più necessarie.

Durante la gestione, diventa fondamentale che i Soggetti responsabili ed incaricati al controllo possano operare ed avere le informazioni necessarie per svolgere il loro lavoro, verificare ed intervenire tempestivamente in caso di anomalie e mancato rispetto degli impegni e delle norme vigenti. Nei bandi, bisogna prevedere l’installazione, a carico dei gestori, degli strumenti di controllo e telegestione di opere di presa e rilascio, invasi, condotte e centrali. I dati di adduzione dell’acqua e della produzione idroelettrica devono essere disponibili in tempo reale alle autorità di controllo come i dati sui rilasci e sui deflussi minimi dei corsi d’acqua. I dati relativi alla quantità derivata, al deflusso rilasciato e sulla produzione dovrebbero essere resi disponibili online agli enti locali, alle associazioni che si occupano di ambiente e territorio, ai comitati cittadini ed ai portatori di interessi generali che ne fanno richiesta.

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO.

Quando nel decreto si parla di risanamento ambientale del bacino idrografico e di misure di compensazione territoriale è necessario prevedere dei meccanismi premianti per la manutenzione diffusa. Le Proposte di manutenzione territoriale devono essere allegate al Progetto per il rinnovo delle concessioni, poi da condividere anche con il territorio ed eventualmente successivamente modificabili e devono contribuire alla valutazione complessiva della proposta, assegnando un punteggio maggiore a chi si impegna a garantire maggiori risorse finanziarie, competenze tecniche ed organizzative su progetti concreti.

Il “nuovo gestore” deve impegnarsi a collaborare fattivamente alle progettazioni, realizzazioni e manutenzioni di tutti i corsi d’acqua del bacino idrografico di competenza: boschi, alpeggi, maggenghi, versanti, con gli enti locali o loro unioni/consorzi. La diga e l’invaso sono parte di un bacino idrografico e per definizione incidono sulle modifiche ambientali che le acque sbarrate, a valle, di conseguenza comportano. Le condizioni di sicurezza dei sistemi di ritenuta, rispetto alle problematiche geologico-geotecniche inerenti i versanti e sponde prospicienti gli invasi, sono da garantire, specie per l’invaso di Barcis in FVG che è a diretto contatto con l’abitato.

La manutenzione è, per definizione, un’attività ordinaria che deve essere pianificata e svolta con caratteri di continuità e ordinarietà, che richiede certezza di finanziamenti e continuità nell’erogazione di essi. La manutenzione non si identifica con la realizzazione di opere, bensì con quel tessuto di interventi minuti, ma della massima importanza, che oggi sono scomparsi. La manutenzione ordinaria necessita di soggetti presenti e radicati sul territorio e di responsabilità politiche e istituzionali certe. I Piani di manutenzione, quali strumenti essenziali per la difesa del territorio, sostenibili e con finalità strategiche, dovrebbero essere oggetto di studi e proposte da parte di Enti qualificati, che dovrebbero agire in sinergia.

PROVINCIA DI SONDRIO.

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, promuove la manutenzione del territorio e delle opere di difesa idraulica e idrogeologica, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio (cfr. art. 14, comma 1, delle Norme di Attuazione). Esistono progetti ed buone pratiche, trasferibili e adattabili, anche in parte, ai nostri territori montani: come il progetto Manumont (Progetto MANUMONT-Piano direttore lombardo per la manutenzione del territorio collinare e montano) che intende dare attuazione agli indirizzi contenuti nel PAI e promuovere la manutenzione del territorio e coinvolge la regione Lombardia; oppure il progetto ECOIDRO che è un progetto transfrontaliero Italia- Svizzera, 2007-2013, che potrebbe altresì essere preso ad esempio, richiedendo finanziamenti europei e regionali per un distretto montano. 11

 Un aiuto importante per migliorare la parte progettuale sarebbe l’impiego delle ultime tecnologie di rilevazione morfologica di tutto il territorio per avere un ottimo punto di partenza, tecnologie costose, ma necessarie.  Sarebbe utile che le manutenzioni diffuse, sistematiche e programmate come ben sviluppate e he approfondite nell’esempio del piano riportato sopra fossero assegnate ad aziende o cooperative locali, per assicurare un intervento tempestivo, per garantire un intervento continuativo nel tempo, creare ricchezza e competenza tra chi vive e presidia tutto l’anno il delicato territorio montano.

REGIONE FVG.

I comitati in difesa delle acque in Valcellina e Valmeduna sono attivi da qualche mese proprio per sopperire alle colpevoli mancanze delle politiche regionali in materia, che continuano a latitare.

L’impegno dei nostri comitati friulani non può dimenticare la tragedia del Vajont, una diga costruita nel posto sbagliato che ha provocato la morte di quasi 2000 persone, tra cui 500 bambini per 260 milioni di mc di roccia e terra staccatisi dal monte Toc e precipitati nell’ invaso. Né scordano lo sfruttamento, ultra sessantennale per produrre energia elettrica, delle acque dell’alta Carnia, i cui lauti profitti sono finiti nelle tasche degli azionisti, lasciando in loco le briciole dei sovracanoni, senza alcuna ricaduta importante sul territorio, nonostante le promesse: resta a valle lo spettacolo triste di un Tagliamento ridotto ad una pietraia deserta e a un bacino che, presumibilmente tra 100 anni, sarà riempito di sedimenti. Perché non fare una Società Elettrica Regionale , imparando dal Trentino, almeno per la salvaguardia e la tutela del bene?

Va ricordato anche il libro di denuncia sullo sfruttamento idroelettrico scritto da Giuseppe Songini autore di “Acque misteriose” – libro bianco sull’uso delle acque nei grandi impianti idroelettrici. La situazione di criticità percepita e l’assalto per sfruttamento degli ultimi fiumi non captati hanno mostrato una reazione popolare imponente in Lombardia . I comitati friulani invece in passato non sono stati incisivi per far cambiare le cose purtroppo, forse le tematiche ambientali non erano tanto partecipate e vicine alle coscienze. Ora le cose stanno mutando, complici anche i cambiamenti climatici.

La Regione FVG ha adeguato il PAI ( Piano stralcio per l’ assetto idrogeologico del bacini dei fiumi del nostro distretto), ai sensi dell’art. del DLgs n. 152/2006 (TU ambiente), il 28/04/2014 G.U. n. 97. Il Piano regionale Tutela Acque ( PRTA), strumento previsto dall’ art. 121 del DLgs 152 /2006, per ottemperare alle Direttive comunitarie 2000/60/CE, revisionato nel 2018 con delibera regionale n.591, è già attivo dal 2008.

COMPENSAZIONI/INDENNIZZI TERRITORIALI.

Le misure di compensazione/indennizzi ambientale/i e territoriale/i sono di fondamentale importanza per riscrivere la storia dello sfruttamento idroelettrico e garantire un nuovo patto territoriale con le comunità sulle quali insistono gli impianti. Questo vale in particolare per le nostre zone montane, territori marginali oggetto di uno sfruttamento intensivo senza i dovuti ritorni.

È quindi giusto pretendere un’attenzione importante per i territori montani e una richiesta di ascolto al legislatore regionale nella scrittura e nei contenuti della nuova legge sulle concessioni idroelettriche.

Agli enti locali, i comuni gravati dagli impianti e dalle opere di derivazione in particolare, vanno assicurati per intero i proventi dei canoni (quota fissa e variabile) e sovracanoni previsti per lo sfruttamento. È necessario definire le modalità di accesso, ritiro e libero utilizzo della quota di energia gratuita da fornire ai territori. Pensiamo in particolare agli enti locali direttamente interessati dagli impianti e per gli utilizzi di utilità pubblica (ospedali, scuole, palestre, piscine, centri sportivi, municipi, illuminazione pubblica, aziende in difficoltà….. ).  È utile prevedere punteggi aggiuntivi per progetti di compensazione territoriale di carattere sociale ed ambientale da concordare con i comuni interessati con risorse messe a disposizione dal gestore. Vanno garantiti i diritti degli enti locali relativi agli accordi/convenzioni stipulate con le concessioni originarie.

Il valore di tutte queste componenti non può limitarsi ai valori attuali ma è necessario fissare un minimo e permettere una concorrenza virtuosa al rialzo. I minimi devono considerare il valore di mercato della concessione. Gestire un patrimonio di produzione energetica che sottostimato vale una montagna di milioni annui per i prossimi 30/40 anni.

QUESTIONE IMPATTO SOCIALE E LAVORO.

Nelle clausole sociali la questione occupazione è fondamentale. Per molti anni le aziende idroelettriche hanno portato lavoro, investimenti, tecnologia e benessere sul territorio. Poi qualcosa cambiato e si è pensato più agli utili aziendali tagliando sui costi del lavoro. Cosa è realmente successo negli ultimi 20 anni?

Venti anni di sole rivendicazioni economiche da parte della politica territoriale ad ogni livello, assecondate dalle società concessionarie a fronte di una parallela e puntuale riduzione degli organici. Una vera e propria mattanza a cui il territorio tutto, (con l’unica eccezione episodica dei sindacati di categoria) ha assistito in maniera passiva, senza rendersi conto che i continui adeguamenti dei canoni, piuttosto che le tasse locali sui beni materiali, le aziende li hanno corrisposti e li corrispondono, perché comunque il risparmio sul costo del lavoro generava e genera la disponibilità economica necessaria ad assolvere l’onere normativo, senza gravare ulteriormente sui loro bilanci. Se da un lato la stagione delle compensazioni economiche frutto di adeguamenti normativi di legge e quindi obbligatori, è oggi ancora presente e consolidata, non possiamo certo dire altrettanto della stagione occupazionale. E non è che il taglio drastico degli occupati diretti si sia tramutato in lavoro e reddito per le aziende locali.

LOMBARDIA.

Alcuni numeri che riguardano gli addetti del solo settore idroelettrico in Lombardia degli ultimi 20 anni: 794 addetti nel 1999 contro 346 addetti nel 2019.
Perdita posti di lavoro nel periodo: -448 per un risparmio annuo per le aziende pari a oltre 25 milioni di € (un dipendente costa mediamente 50,000 € anno). Se prendiamo a riferimento il periodo 1990 – 2019 il saldo è ben peggiore: Nel 1990 gli addetti erano 1077. Saldo -731. Risparmio annuo 37 milioni di €.

FVG.

La situazione occupazionale in FVG è analoga e anche se con numeri ovviamente diversi le percentuali di decremento occupazionale corrispondono. E’ essenziale pertanto che nella legge regionale in relazione alle clausole sociali sia dichiarato esplicitamente che i concessionari dovranno rispettare : – il decreto 1363/1959 che all’art 15 recita “..il richiedente concessionario dovrà vigilare con personale adatto continuamente ( 24 ore) nelle immediate vicinanze della diga in apposita casa di guardia…”.

Sicurezza dei lavoratori:  – il DL n.66 del 8 aprile 2003 che da attuazione alla precedente direttiva disciplinando l’orario di lavoro; – la sentenza della Corte Europea del 9 settembre 2003 che definisce in modo inequivocabile il concetto di orario di lavoro e quello di riposo del lavoratore;  – La sentenza n° 186 del 12/12/2019 del Tribunale di Pordenone , che sulla base delle norme sopra indicate, ha imposto alla Edison/EDF (concessionario delle derivazioni sul bacino del Meduna) il ripristino dei turni preesistenti e definito il periodo di reperibilità come lavoro straordinario; vale a dire che andava rispettato quanto previsto dall’originario “foglio condizioni della concessione” che prevedeva turni continuativi di otto ore.
Deve essere chiaro dunque al concessionario, chiunque esso sia, che la sicurezza del territorio e della comunità oltre a quella degli impianti e delle opere passa attraverso la competenza, la professionalità e la condizione psico-fisica dei lavoratori; lavoratori che dovranno essere reperiti prevalentemente all’interno del territorio e ciò come ulteriore tassello e contributo per frenare l’ulteriore esodo dalla montagna. È sottinteso che guardianie esternalizzate effettuate da vigilanza privata non sono accettabili in quanto non certamente in grado di garantire la sicurezza ed una corretta gestione degli impianti.

È necessario ristabilire le priorità territoriali di scambio, anche innovativo, tra lo sfruttamento e lo sviluppo del territorio con lavoro, innovazione, ricerca. Non si può più prescindere dal dotarsi di nuove regole vincolanti per i futuri concessionari, che non si limitino esclusivamente a temi economici.
I vincoli, da includere nei futuri bandi di concessione dovranno prevedere obblighi per i nuovi operatori, a mantenere le attività e la destinazione dei siti, a riqualificare tecnologicamente gli impianti, a presentare credibili piani di investimento societario, ad incrementare i livelli occupazionali diretti attraverso piani di riposizionamento interno di tutta una serie di attività.

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Le soluzioni normative dovranno prevedere per i futuri concessionari non solo il mantenimento dei trattamenti contrattuali attualmente in essere per tutto il personale alle dirette dipendenze, ma anche per tutte le attività rientranti nel perimetro oggetto di concessione, dovranno essere garantiti gli stessi trattamenti economici e normativi.
Ad oggi già registriamo percentuali di attività terziarizzata che oscilla tra il 40 ed il 60% in tutti i settori dell’idroelettrico: idrocivile, meccanico, elettrico ed elettronico. Ben poco rimane: le attività del comparto idrocivile non vengono intercettate in quanto le ns. aziende non hanno dimensioni tali da permettere loro di partecipare alle gare spesso internazionali. Per le attività del settore elettromeccanico o peggio elettronico le nostre valli non sono strutturate per offrire le competenze e i servizi che il settore idroelettrico esige.

Pertanto bisogna sostenere tutte quelle imprese (purtroppo poche) presenti sul territorio che operano nel settore idroelettrico con accordi che favoriscano le stesse attraverso “convenzioni di settore” con gli enti gestore. Promuovere un processo virtuoso che partendo dalla formazione (scuola) alla produzione sia in grado di creare anche nelle nostre valli delle aziende che siano in grado di intercettare le attività terziarizzate dal comparto idroelettrico.

Si dovranno inoltre inserire clausole che prevedano progetti pluriennali di interventi a salvaguardia e manutenzione del territorio, offrendo così vere opportunità di lavoro e reddito per aziende locali. Osserviamo che nella Legge il tema lavoro ed occupazione si limita a due righe: “la previsione, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”.

Con queste premesse, è del tutto evidente che il tema occupazione corre seriamente il rischio di essere ancora una volta la parte più debole. Sarà necessario affrontare anche questo argomento nella massima trasparenza, con la determinazione necessaria affinché la legge regionale vada oltre la semplice enunciazione di impegni alla stabilità occupazionale ed inserisca clausole realmente esigibili volte al suo incremento ed alla futura stabilità. L’appello è alle istituzioni locali tutte, affinché si facciano promotrici delle nostre istanze per non correre il rischio di trovarci domani ancor più penalizzati rispetto a quanto purtroppo già fatto negli ultimi 20 anni.

L’industria idroelettrica, la più ricca in assoluto tra le nostre valli, deve la sua ricchezza solo ed esclusivamente alla natura del territorio che la ospita, deve rappresentare quindi il punto più alto, più virtuoso del mondo del lavoro, sia in termini qualitativi che quantitativi.

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Barcis, 7/3/2020.

Gruppo di lavoro comitati “Concessione idroelettriche” Valcellina, Valmeduna

Comitato per la razionalizzazione delle linee ad alta tensione Valtellina, Valchiavenna e Val Camonica»

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L’immagine che accompagna l’articolo è tratta da: https://www.ilfriuli.it/articolo/tendenze/porte-aperte-alla-centrale-idroelettrica-di-somplago/13/168479.

Laura Matelda Puppini.

https://i0.wp.com/www.nonsolocarnia.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/centrale-Immagine1.png?fit=448%2C278&ssl=1https://i0.wp.com/www.nonsolocarnia.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/centrale-Immagine1.png?resize=150%2C150&ssl=1Laura Matelda PuppiniAMBIENTEECONOMIA, SERVIZI, SANITÀQuesto documento,  condiviso dai Comitati friulani  Valcellina e Valmeduna con il Comitato lombardo della  Valtellina Valchiavenna Valcamonica, è stato presentato ai sindaci in un incontro di marzo a Barcis, ed è stato condiviso pure da 23 sindaci del pordenonese. Esso mi è stato inviato da Fabia Tomasino del Comitato...INFO DALLA CARNIA E DINTORNI