Chi pensa che il testo di legge “Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale” licenziato alla Camera fosse identico a quello proposto inizialmente si sbaglia.

Il 21 novembre 2014 veniva presentato il testo di proposta di legge da parte dei deputati Gian Piero Scanu PD, Giorgio Zanin PD, Rosa Maria Villecco Calipari PD , Luisella Albanella PD, Sofia Amoddio PD, Tiziano Arlotti PD, Davide Baruffi PD, Alfredo Bazoli PD, Piergiorgio Bergonzi PD, Paolo Bolognesi PD, Salvatore Capone PD, Mara Carocci PD, Khalid Chaouki PD, Miriam Cominelli PD, Paolo Cova PD, Vincenzo D’Arienzo PD, Andrea De Maria PD, Andrea Ferro PD, Filippo Fossati PD, Silvia Fregolent PD, Carlo Galli SI-SEL, Guido Galperti PD, Francesco Saverio Garofani PD, Manuela Ghizzoni PD, Anna Giacobbe PD, Gero Grassi PD, Donata Lenzi PD, Danilo Leva PD, Patrizia Maestri PD, Gianna Malisani PD, Irene Manzi PD, Daniele Marantelli PD, Maino Marchi PD, Gennaro Migliore PD, Colomba Mongiello PD, Sara Moretto PD, Romina Mura PD, Giulia Narduolo PD, Giovanna Palma PD, Edoardo Patriarca PD, Flavia Piccoli Nardelli PD, Giuditta Pini PD, Fabio Porta PD, Ernesto Preziosi PD, Francesco Prina PD, Ermete Realacci PD, Giuseppe Romanini PD, Paolo Rossi PD, Michela Rostan PD, Simonetta Rubinato PD, Giovanni Sanga PD, Francesco Sanna PD, Angelo Senaldi PD, Camilla Sgambato PD, Nicola Stumpo PD, Alessandra Terrosi PD, Marietta Tidei, PD,Valeria Valente PD, Diego Zardini PD.

Francamente potremmo definirlo un testo di legge sottoscritto da rappresentanti di un unico partito tranne uno, e questo aspetto non è di poco conto. Infatti bisogna avere il placet anche di altri partiti, per l’approvazione, dato che la Camera dei Deputati non è il Gran Consiglio del Fascismo, e mi auguro non lo diventi mai.

La proposta presentata il 21 novembre 2014 è la seguente:

Art. 1.

  1. «È avviato d’ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l’esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.
  2. Il Procuratore generale militare presso la Corte militare d’appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1 sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

Art. 2.

  1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell’articolo 40 del codice penale per l’esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1 novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell’Albo d’oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell’inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare.
  2. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un’ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.
  3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole medie superiori per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari».

(http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0028060.pdf).

Ma, con buona pace di tutti, il testo approvato alla Camera il 21 maggio 2015, che giunge alla IV Commissione Difesa del Senato non è totalmente identico a questo, anche se lo recepisce. Il 4 maggio esso risulta parzialmente modificato, e si tenta di chiarire i termini in cui potrà avvenire la ricerca dei nomi da inserire. Inoltre si inizia a parlare del Comitato tecnico – scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del “fattore umano” nella prima guerra mondiale, operativo dalla fine del 2014, presieduto da Arturo Parisi, referente per i lavori dello stesso al Ministro della Difesa nel marzo 2015. (http://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/20150304_Pinotti_Memoria_Condivisa.aspx). Ed è in questo contesto che si inizia a sentir parlare esplicitamente di “memoria condivisa.” Ma io concordo con Andrea Zannini, docente di storia all’Università di Udine, quando scrive che «l’espressione “memoria condivisa”» è stata, a suo avviso, «strumentalmente inventata negli ultimi decenni per cercare di passare sopra agli eventi più traumatici e complessi della nostra storia. Un paese che abbia consapevolezza della sua storia ne accetta anche le contraddizioni […]. In un paese che sappia fare i conti con il proprio passato, è la storia non la memoria che deve essere condivisa». (Andrea Zannini, È ora di consegnare Porzus alla storia, in Messaggero Veneto, 23 novembre 2016). 

Così nel testo in discussione il 4 maggio 2015 troviamo espliciti riferimenti al Comitato in questione: «Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, di seguito denominato «Comitato», di cui al decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2014, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sulla pena di morte irrogata al personale militare durante il conflitto, nonché sui casi di decimazioni e di esecuzioni sommarie verificatisi durante le operazioni belliche. Il Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si avvale per i suoi lavori di ricerca del contributo di storici, di esperti e di giovani ricercatori. Ogni cittadino a conoscenza di casi di cui al comma 1 può inviare al Comitato relazioni, richieste e materiali utili alla ricostruzione degli eventi. Il Ministero della difesa pubblica nel proprio sito Internet istituzionale le modalità con le quali è possibile inviare il materiale». Inoltre ci si inizia a preoccupare della consultabilità delle fonti.  «Al fine di facilitare la ricerca storica sugli eventi oggetto della presente legge il Ministero della difesa predispone la piena fruibilità agli studiosi degli archivi delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, per tutti gli atti relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, e alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione. Ai fini dell’accesso agli archivi e al materiale di cui al comma 1 non può essere opposto il segreto militare o di Stato» (http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/di0262a.pdf).

Dal mio punto di vista, comunque, richiedere che storici lavorino praticamente in forma gratuita e di volontariato, quando vi è un gran sciupìo di risorse economiche in altri settori, mi pare invero esagerato, ma sarà uno degli aspetti che verranno approvati; inoltre è la Camera che si pone il problema di come coinvolgere il Comitato tecnico scientifico che sta studiando il “Fattore umano” nella prima guerra mondiale. Infine coinvolgere “ogni cittadino” in ricerche di questo tipo è invero pericoloso, perché si deve, poi, anche verificare la veridicità delle affermazioni, dei documenti prodotti, ecc. e quindi bene hanno fatto i deputati a togliere questa parte. Nel testo in discussione il 4 maggio si tenta, pure, di chiarire chi inserire nell’Albo d’oro. Infatti la proposta di legge del 21 novembre 2014 appare piuttosto nebulosa.

Infine il testo definitivo licenziato dalla Camera, con il n.1935, risulta il seguente:   

Art. 1.

  1. È avviato d’ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l’esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869. (Invariato, come da proposta iniziale del 21 novembre 2014. Quindi vengono esclusi i militari fucilati senza processo. n.d.r.)
  1. Il procuratore generale militare presso la Corte militare di appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Invariato, come da proposta iniziale del 21 novembre 2014, n.d.r.).
  1. In conseguenza della riabilitazione di-chiarata ai sensi del comma 1, a seguito di autonoma valutazione, dal Tribunale militare di sorveglianza sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito. (Invariato, come da proposta iniziale del 21 novembre 2014, n.d.r).
  1. Dal provvedimento di riabilitazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono esclusi tutti co-loro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto mi-litare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Forze armate italiane. (Aggiunto al testo iniziale, n.d.r).

Art. 2.

  1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell’articolo 40 del codice penale per l’esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1º novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell’Albo d’oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell’inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare per la pubblicazione nell’albo comunale. (Invariato, come da proposta iniziale del 21 novembre 2014, n.d.r.).
  1. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un’ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio. (Invariato, come da proposta iniziale del 21 novembre 2014, n.d.r.).
  1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari. (Invariato, come da proposta iniziale del 21 novembre 2014, n.d.r.).
  1. Sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni il Ministero della difesa dispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato. (Aggiunto al testo iniziale, n.d.r).

Art. 3.

  1. Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d’iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa 16 ottobre 2014, promuove la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione. (Aggiunto al testo iniziale, n.d.r.).

Art. 4.

  1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Aggiunto al testo iniziale, n.d.r.)».

(https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/313676.pdf, ora proposta di legge 1935).

A me però pare evidente un pasticcio fra l’art. 1 c. 1. e l’art. 2 c. 2., riconducibile alla proposta di legge. Infatti sembra che i soldati frutto di decimazione vengano posti nell’albo d’oro, quelli fucilati con regolare processo no, che i primi non siano riabilitati ed i secondi sì, ma può essere incapacità mia a capire. Insomma a me il testo licenziato dal Camera, nello specifico, non appare per nulla chiaro, e mi pare rimandi ad altri il problema della copertura finanziaria. Inoltre la Camera, alla fine fine, il 21 maggio 2015 decide che di fatto il Senato si occupi del Comitato, ma questa parte della proposta del testo di legge non può più esser attuata nei termini previsti, essendosi sciolto il Comitato. Pertanto per divulgare gli esisti degli studi non si può far altro che procedere ad audizioni, come ha fatto la IV Commissione Difesa del Senato, che secondo me ha cercato di fare del suo meglio. Infine credo anch’io che La Repubblica non possa chiedere perdono per errori che non furono suoi, almeno si poteva mettere l’Italia.

Inoltre non si può certo sostenere che il Ministero della Difesa non sia attento alla condizione dei militari durante la prima guerra mondiale se il suo Ufficio Storico ha pubblicato online, lodevolmente, nel 2015, gli esiti della Commissione d’Inchiesta di Caporetto: Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Storico. Alessandro Gionfrida. Inventario del Fondo H4. – Commissione d’Inchiesta Caporetto. Istituzioni e fonti militari 2, in. http://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/editoria/2015/Gionfrida/Pagine/index.html#p=1, che vi invito caldamente a leggere.

Il problema delle disposizioni per i militari fucilati nella prima guerra mondiale, poi, risultava, il 4 maggio 2015, tema affrontato anche in Francia e Gran Bretagna, ma questo aspetto veniva evidenziato solo dopo la presentazione del testo di legge da parte dei deputati Pd (come pare si faccia sempre più  ora, da parte del governo e di esponenti di questo partito in particolare, che scrivono testi di legge nebulosi senza studio alcuno, e poi cercano di renderli attuativi, se possibile fra l’altro, o girano questo problema al prossimo). Pertanto la Commissione Difesa della Camera allegava anche questa scheda al dibattito: http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/DI0262.Pdf:

«In Francia sono state presentate tra il 2011 e il 2012 due proposte di legge relative alla ” riabilitazione collettiva dei militari fucilati per dare l’esempio” durante la guerra del 1914-1918. In primo luogo, si tratta della Proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918 (Atto Senato n. 212), presentata al Senato il 20 dicembre 2011 dal parlamentare Guy Fischer ed altri. La proposta reca un articolo unico che recita: “I «fucilati per dare l’esempio» della prima guerra mondiale sono oggetto di una riabilitazione generale e collettiva e, di conseguenza, la Nazione esprime ufficialmente la sua domanda di perdono alle loro famiglie e alla popolazione di tutto il paese. I loro nomi sono apposti sui monumenti dedicati ai morti della guerra del ’14-18 ed è loro accordata la menzione «morto per la Francia»”.
La proposta di legge è stata respinta dal Senato in prima lettura nella seduta del 19 giugno 2014 (cfr. iter legislativo della proposta sul sito del Senato).
In secondo luogo, si tratta della Proposition de loi relative à la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918 (Atto Assemblea nazionale n. 274), presentata all’Assemblea nazionale il 10 ottobre 2012 dal deputato Jean-Jacques Candelier ed altri. La proposta, recante un articolo unico dal testo identico a quello dell’Atto Senato n. 212, è stata assegnata alla “Commissione per la difesa nazionale e le forze armate” dell’Assemblea nazionale, ma, a distanza ormai di due anni e mezzo dalla presentazione, l’esame in commissione non è mai iniziato (cfr. iter legislativo della proposta sul sito dell’Assemblea). Per un approfondimento sull’argomento si veda l’articolo di A. Flandrin, “Le nombre des fusillés de la Grande Guerre est revu à la hausse” pubblicato su Le Monde del 27 ottobre 2014.

Nel Regno Unito è stata promulgata nel 2006 una legge, l’ Armed Forces Act 2006, il cui articolo 359 dispone che siano previste “forme di perdono per membri delle forze armate giustiziati per reati disciplinari: riconoscimento come vittime della Prima Guerra Mondiale” (Pardons for servicemen executed for disciplinary offences: recognition as victims of First World War). L’articolo 359 si applica a ciascun membro delle forze armate che sia stato giustiziato per una violazione disciplinare di rilievo commessa durante il periodo che decorre dal 4 agosto 1914 all’11 novembre 1918. Nell’articolo 359 sono inoltre specificati i reati disciplinari di rilievo (relevant offences) presi in considerazione, come ad esempio la diserzione, la disobbedienza e l’insubordinazione, l’ammutinamento e la sedizione, l’abbandono della postazione senza averne ricevuto l’ordine, gli atti di vigliaccheria, ecc. (cfr. Armed Forces Act 2006, Section 359), (cfr. inoltre le Explanatory Notes del provvedimento). Per un approfondimento sull’argomento si veda l’articolo di M. Ricci Sargentini, “Londra ha perdonato “i codardi” fucilati nella Grande Guerra”, pubblicato sul Corriere della Sera, 17 agosto 2006). DI0262 Servizio Studi – Dipartimento Difesa st_difesa@camera.it – 066760».

(http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/DI0262.Pdf).

E mi fermo qui per far capire come i testi di legge poco chiari possono allungare l’iter di approvazione; che non basta fare o pasticciare talvolta un testo di legge ed approvarlo velocemente se nella realtà poi non puo esser reso attuativo, o per attuarlo bisogna modificare chissà che altre norme e leggi ben più importanti. Inoltre non so come si possa dire che il Ministero della Difesa non si sia interessato al problema della conoscenza del trattamento dei militari durante la prima guerra mondiale, attraverso per esempio, il suo Ufficio storico. A me pare se ne sia doverosamente interessato. 

Laura Matelda Puppini

 

 

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